(1) Il rapporto tra le Aziende e i medici di medicina generale cessa:
- a) per compimento del 70° anno di età da parte del medico di medicina generale, a norma dell' articolo 2, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
- b) per provvedimento disciplinare addottato ai sensi e con le procedure di cui all' articolo 13;
- c) per recesso del medico da comunicare alla Azienda con almeno un mese di preavviso;
- d) per sopravvenuta, accertata e contestata insorgenza di motivi di incompatibilità ai sensi dell' articolo 4;
- e) per sopravvenuto, accertato e contestato venir meno dei requisiti minimi di cui all' articolo 20;
- f) per incapacità psico-fisica a svolgere l' attività convenzionale, accertata da apposita commissione costituita da un medico designato dall'interessato e da uno designato dalla Azienda e presieduta dal Presidente dell'Ordine dei Medici o suo delegato.
(2) L'accertato e non dovuto pagamento, anche parziale, da parte dell'assistito delle prestazioni previste dal presente accordo, comporta il venir meno del rapporto col Servizio sanitario provinciale, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d, del D.Lgs. n. 502/1992, come successivamente modificato, mediante le procedure previste dall'articolo 13.
(3) Il medico che, dopo cinque anni di iscrizione nello stesso elenco dei medici di assistenza primaria non risulti titolare di un numero minimo di scelte pari a n. 50 unità, decade dal rapporto convenzionale, salvo che la mancata acquisizione del minimo anzidetto sia dipendente da situazioni di carattere oggettivo. Il provvedimento è adottato dalla competente azienda, sentiti l'interessato e il comitato di cui all'articolo 11.
(4) Nel caso di cessazione per provvedimento di cui al comma 2 nonché nel caso di cui al punto e) del comma 1, il medico può presentare nuova domanda di inclusione nella graduatoria provinciale dopo quattro anni dalla cessazione.
(5) Il rapporto cessa di diritto e con effetto immediato per radiazione o cancellazione dell'Albo professionale.