(1) La Provincia Autonoma annualmente, d'intesa con l'Ordine dei Medici, con le società professionali della medicina generale ed i Sindacati medici firmatari del presente accordo emana norme generali per la formazione permanente obbligatoria del medico di medicina generale, anche in relazione alla attuazione dei progetti obiettivo.
(2) L'Assessorato alla Sanità provvede direttamente all'attuazione dei corsi o può delegare l'attuazione a organizzazioni o istituzioni professionalmente competenti.
(3) A livello provinciale vengono scelti annualmente gli argomenti di aggiornamento che riguardano:
- - i bisogni organizzativi del servizio sanitario provinciale;
- - i bisogni professionali dei medici di medicina generale;
- - i bisogni emergenti dall' attuazione dell'accordo di lavoro;
(4) I corsi si svolgono il sabato mattina presso le sedi individuate nelle quattro Aziende Sanitarie per almeno 32 ore annue. Al termine di ciascun corso viene rilasciato un'attestato relativo alle materie del corso frequentato. I singoli corsi saranno moderati da animatori appositamente formati. Per la loro attività gli animatori ricevono i compensi deliberati dalla Giunta provinciale.
(5) La Giunta provinciale stabilisce annualmente le risorse finanziarie destinate all'aggiornamento obbligatorio e facoltativo.
(6) Il medico di medicina generale, previa comunicazione all'Azienda, ha la facoltà di partecipare a proprie spese a corsi non organizzati nè gestiti direttamente dalle Aziende, limitatamente alla quota parte corrispondente ai bisogni professionali dei medici e cioè fino alla concorrenza della metà del tempo previsto per l'aggiornamento. Per quanto riguarda l'aggiornamento professionale facoltativo potrà essere previsto, sentita una commissione composta da tre medici designati rispettivamente dall'Assessorato alla Sanità, dall'Ordine dei Medici e dalle OO.SS. firmatarie del presente accordo, un rimborso della quota di partecipazione e di iscrizione relativa a corsi di aggiornamento riguardanti problematiche inerenti alla medicina generale.
(7) Il medico è tenuto a frequentare obbligatoriamente i corsi destinati ai temi corrispondenti ai bisogni organizzativi del servizio. Il venir meno a tale obbligo per due anni consecutivi comporta la attivazione delle procedure di cui all'articolo 13 per l'eventuale adozione delle sanzioni previste, graduate a seconda della continuità dell'assenza.