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In vigore al: 21/11/2014

c) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 21 luglio 1997, n. 33661)
Approvazione dell'accordo a livello provinciale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale

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1)

pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 7 ottobre 1997, N. 48

Art. 11 (Comitato consultivo di Azienda)

(1) In ciascuna Azienda, è costituito un comitato composto da:

  • a)  il Direttore Generale della Azienda o suo delegato, che lo presiede;
  • b)  tre membri effettivi e tre supplenti designati dal Direttore Generale della Azienda;
  • c)  quattro membri effettivi e quattro supplenti in rappresentanza dei medici di assistenza primaria.

(2) I rappresentanti dei medici sono eletti tra i medici convenzionati di ciascuna Azienda, dai medici di medicina generale convenzionati operanti nell'ambito della Azienda per la quale deve essere istituito il comitato.

(3) Le elezioni dei rappresentanti dei medici sono svolte a cura dell'Ordine provinciale dei medici, anche con il sistema del voto postale.

(4) L'Ordine provinciale dei Medici proclama gli eletti.

(5) Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della Azienda.

(6) Il comitato esprime parere obbligatorio sui seguenti argomenti:

  • a)  richiesta di deroga temporanea al massimale di scelte di cui all' articolo 23;
  • b)  autorizzazione di scelte in deroga ai sensi dell' articolo 24;
  • c)  motivi di incompatibilità agli effetti delle recusazioni di cui all' ultimo comma dell'articolo 25;
  • d)  cessazione del rapporto ai sensi dell' articolo 6, lettera e).

(7) Inoltre, per la migliore organizzazione dell'assistenza primaria, partecipa alle conferenze di organizzazione predisposte dalla Azienda e collabora alla:

  • a)  impostazione di programmi statistico-epidemiologici attivati a livello locale sulla base delle indicazioni provinciali e/o nazionali e concernenti l' attività dei medici convenzionati per la medicina generale;
  • b)  organizzazione delle iniziative in materia di aggiornamento professionale nell' area della medicina generale, in particolare per quanto riguarda la individuazione dei temi aventi rilevanza locale.

(8) Su tutte le questioni inerenti i rapporti tra la medicina generale e gli altri servizi della Azienda deve essere acquisito il parere del Comitato di cui al presente articolo.

(9) Il comitato esprime pareri sui rapporti convenzionali di assistenza primaria e di continuità assistenziale.

(10) Il comitato svolge ogni altro compito assegnato dal presente accordo.

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