(1) In sede provinciale è istituito un comitato composto da:
- a) assessore provinciale alla sanità o suo delegato con funzioni di presidente;
- b) quattro membri effettivi e tre supplenti in rappresentanza delle Aziende indicati dall' Assessore provinciale alla sanità su designazione dei Direttori Generali delle Aziende;
- c) cinque membri effettivi e tre supplenti in rappresentanza dei medici di assistenza primaria convenzionati.
(2) I Medici eletti nel Comitato di cui all'articolo 11 del presente accordo individuano tra di loro - ognuno per la propria Azienda - uno o più membri da designare quali rappresentanti medici nel Comitato di cui al comma precedente, garantendo una adeguata rappresentatività medica alle varie Aziende della Provincia.
Tali rappresentanti rimangono a tutti gli effetti membri del Comitato di cui all'articolo 11.
(3) Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'Assessorto alla Sanità.
(4) In caso di assenza od impegno del presidente le relative funzioni sono svolte dal componente più anziano di parte pubblica.
(5) La sede del comitato è indicata dalla Provincia.
(6) Il comitato esprime pareri nei casi previsti dal presente accordo, ivi comprese le materie relative al servizio di continuità assistenziale e dei programmi di aggiornamento professionale obbligatorio.
(7) Il comitato formula proposte ed esprime pareri sulla corretta applicazione delle norme del presente accordo e per un corretto ricorso all'assistenza, anche in riferimento a problemi o situazioni particolari locali che siano ad esso sottoposte dal presidente o da almeno 1/3 dei suoi componenti.
(8) Il Comitato:
- - rileva ed esamina le eventuali questioni interpretative ed applicative derivanti dall' applicazione del presente accordo;
- - cura la fornitura dei dati nazionali richiesti dalle commissioni professionali provinciali e di Azienda;
- - esamina altresì i problemi scaturenti da provvedimenti legislativi e da pronunce della magistratura che incidano direttamente nella disciplina dei rapporti convenzionali quale risulta dall' accordo e suggerisce alle parti firmatarie l'eventualità di procedere alle opportune modificazioni formali da apportare all'accordo medesimo.
(9) Svolge inoltre ogni altro compito assegnatoli dal presente accordo.
(10) L'attività del Comitato è, comunque, finalizzata a fornire indirizzi uniformi per l'applicazione dell'accordo.