(1) L'autorità competente stabilisce all’avvio della progettazione se nell’edificio debba essere realizzata una mensa scolastica con o senza cucina. Una mensa scolastica può essere realizzata anche a beneficio di più scuole vicine. La mensa permette l'utilizzo flessibile, in caso di necessità anche per altre attività e soprattutto come luogo di soggiorno.
(2) Qualora sia ritenuta necessaria una mensa con cucina, vanno previsti i seguenti ulteriori locali:
- locale per la preparazione;
- dispensa con cella frigorifera oppure con frigoriferi;
- locale per il lavaggio delle stoviglie;
- sala da pranzo e spogliatoio per il personale dotato di WC e doccia;
- un locale con lavabi per gli alunni.
(3) Le forniture per la cucina avvengono attraverso un accesso proprio.
(4) La dimensione della superficie utile della sala da pranzo, inclusi i locali di servizio, è di 1,40 m2 per alunno/alunna in doppio turno.
(5) La superficie utile della cucina con i locali di servizio è di 0,70 m2 per alunno/alunna in doppio turno.
(6) In ogni scuola dell’infanzia deve essere prevista una propria cucina, se non ne esiste una nelle immediate vicinanze. Il pranzo viene servito nel locale di gruppo. La superficie utile minima è di 40,00 m2, locali di servizio compresi.
(7) Nelle scuole medie superiori può essere previsto uno spazio per la preparazione di bevande e merende, qualora non esista una mensa oppure qualora questa non sia idonea a tale scopo.
(8) La superficie utile va dimensionata in base alla grandezza della scuola interessata nonché alle necessità poste dall’eventuale utilizzo extrascolastico.