Pubblicato nel B.U. 7 aprile 2009, n. 15.
(1) Per le nuove costruzioni, le ristrutturazioni e gli ampliamenti di scuole dell’infanzia, scuole elementari, scuole medie inferiori e scuole medie superiori, compresi i licei artistici e le scuole professionali di competenza della Provincia e dei Comuni, le scuole dell’infanzia private e le scuole paritarie o comunque soggette a finanziamento pubblico valgono le direttive per le opere di edilizia scolastica di cui all’Allegato A ed alle relative tabelle.
(2) Le prescrizioni contenute nella legge provinciale 21 maggio 2002, n. 7–“Disposizioni per favorire il superamento o l'eliminazione delle barriere architettoniche”, e successive modifiche, sono applicate sia agli ambienti interni che a quelli esterni.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.