Pubblicato nel B.U. 7 aprile 2009, n. 15.
(1) Nelle palestre e nelle palestre per lo sport vanno previste, quantomeno sulle testate, pareti paracolpi. Per quanto riguarda la sicurezza va posta particolare attenzione nella realizzazione di porte e portoni, di pareti divisorie e pareti laterali della palestra stessa.