(1) Per le materie d’insegnamento che prevedono esercitazioni pratiche, sono da prevedere proprie aule speciali con locali accessori. Le aule speciali vanno allestite in modo tale da consentire l’utilizzo delle moderne tecnologie.
(2) Se le aule speciali previste per le singole materie non vengono completamente utilizzate, esse vanno allestite per un uso polivalente, in modo tale da consentire l’insegnamento di materie affini.
(3) Va prevista la realizzazione di dispositivi per l’installazione fissa di apparecchi multimediali.
(4) Va prevista la possibilità dell’oscuramento completo e la dotazione di uno schermo per proiezioni.
(5) Ogni aula speciale va dotata, se necessario, di allacciamenti per acqua e gas.
(6) Le materie relative a discipline affini sono raggruppate in un unico settore. Vanno previsti locali accessori in numero sufficiente.
(7) Le aule speciali devono essere raggiungibili attraverso un collegamento diretto dalle aule di raccolta dei materiali e di preparazione.
(8) Si considerano aule speciali le aule per le seguenti materie:
- fisica, chimica e scienze naturali,
- informatica,
- disegno,
- musica,
- educazione tecnica e lavoro manuale,
- economia domestica,
- altre materie della formazione professionale.
(9) Le aule per l’insegnamento teorico e per le esercitazioni vanno arredate con tavoli da sperimentazione per gli insegnanti; le aule per le esercitazioni vanno arredate con banchi di lavoro adatti per alunni e alunne.