Pubblicato nel B.U. 7 aprile 2009, n. 15.
(1) I locali per gli attrezzi sono direttamente accessibili dalla palestra. Per gli impianti sportivi esterni va previsto un accesso direttamente dall’esterno ad uno dei locali per gli attrezzi.
(2) Il fabbisogno delle superfici utili è descritto nella tabella B4 nell’allegato B.
(3) Le porte dei locali per gli attrezzi hanno una luce d’apertura di 2,40 (larghezza) x 2,40 (altezza) m. Sono da preferire le serrande basculanti. Le cerniere delle porte devono essere incassate.
(4) Nelle palestre multiple i locali per gli attrezzi sono accessibili da ogni singola unità.