Pubblicato nel B.U. 7 aprile 2009, n. 15.
(1) I laboratori vanno disposti in modo tale da non arrecare disturbo alle altre lezioni a causa del rumore prodotto dalle lavorazioni e preferibilmente localizzati al piano terra. Il settore dei laboratori deve poter essere suddiviso in funzione delle diverse tecniche e del diverso tipo di materiali impiegati. Per motivi di sicurezza, nei laboratori va previsto un ulteriore locale per macchine ed attrezzi utilizzati esclusivamente dall’insegnante per la preparazione delle lezioni (taglio di materiali, realizzazione di congegni e modelli dimostrativi).