(1) Nelle scuole medie inferiori e superiori con indirizzo musicale vengono impartite lezioni di musica, sia individuali che per piccoli e grandi gruppi, in forma di lezioni di teoria e strumentali.
(2) A seconda dell’indirizzo di studio sono previste le seguenti aule speciali:
- Locali per l’insegnamento individuale e per gruppi fino a 4 alunni/alunne, ove vengono insegnati i diversi strumenti;
- Locali per l’insegnamento strumentale per gruppi da 5 a 15 alunni/alunne.
Per i locali di cui alle lettere a) e b) è richiesta solo un’acustica degli spazi generica e non specifica strumentale.
- Aula per l’insegnamento delle percussioni.
- Aula per il canto, il teatro musicale e la danza, l’orchestra di strumenti a fiato e d’archi, big band ed altri ensemble o simili.
Per le aule di cui alle lettere c) e d) si richiedono specifiche soluzioni tecniche per l’isolamento acustico e l’acustica degli spazi.
(3) Va previsto un magazzino per gli strumenti musicali e per le partiture. Questa superficie può essere ripartita anche su più locali, che devono essere facilmente raggiungibili dalle aule speciali.
(4) Per quanto riguarda la disposizione, le dimensioni e la forma delle aule, trovano applicazione le norme vigenti per le scuole di musica. Lo stesso vale per le caratteristiche delle superfici dei pavimenti, delle pareti e dei soffitti, per la distribuzione delle superfici riflettenti ed assorbenti, per l’allestimento dei locali e per le raccomandazioni sull’isolamento acustico.