Pubblicato nel B.U. 7 aprile 2009, n. 15.
(1) Nelle palestre per lo sport va previsto un locale di soggiorno e servizio per il custode o la custode dell’impianto sportivo. Questo locale può servire anche come locale di servizio e guardaroba per il personale di pulizia della scuola, se ubicato in posizione favorevole all'interno del complesso scolastico,
(2) Per gli attrezzi e per il materiale di pulizia va previsto un locale sufficientemente ampio e ventilato. Questo locale va attrezzato con un vuotatoio ed allacciamenti per le macchine di pulizia.
(3) Nelle palestre normali è sufficiente un solo locale per le pulizie.