Pubblicato nel B.U. 7 aprile 2009, n. 15.
(1) Per lo svolgimento di attività individuali o di piccoli gruppi vanno previsti appositi locali delle seguenti misure:
(2) I locali previsti per tali attività rispondono a criteri di flessibilità in modo da potere rispondere alle diverse esigenze delle attività stesse.
(3) Le superfici dei locali destinati alle attività di singole persone o di piccoli gruppi comprendono anche i locali sotto elencati, a condizione che questi siano disponibili ed idonei: