(1) Le superfici utili delle aule speciali si orientano in base a tipo, qualità e dimensioni dell’arredamento e delle attrezzature secondo il numero di alunni/alunne per classe ai sensi dell’articolo 8, comma 3, eccetto le scuole medie superiori, per le quali il computo delle superfici utili viene fatto con un numero medio di 25 alunni/alunne per ogni classe. La superficie utile è compresa tra 60,00 m2 e 120,00 m2.
(2) Per il computo delle superfici utili delle aule speciali, escluse le aule per l'insegnamento pratico negli istituti tecnici e di formazione professionale di cui all’articolo 29, valgono i seguenti valori indicativi:
- 1,00 m2 per alunno/alunna nelle scuole elementari,
- 1,80 m2 per alunno/alunna nelle scuole medie inferiori,
- 1,90 m2 per alunno/alunna nelle scuole medie superiori.
(3) I valori indicativi di cui sopra non sono vincolanti e vanno adattati, caso per caso, alle effettive necessità delle singole materie in base al tipo di scuola.
(4) Per le materie di insegnamento fisica, scienze naturali, educazione tecnica, lavoro manuale, disegno nonché per l’educazione artistica e per materie simili sono previsti locali di servizio. Vanno previsti locali per la preparazione, il deposito e la conservazione di materiali didattici e di consumo.
(5) La superficie utile minima dei locali di servizio è di 20,00 m2.