La Giunta Provinciale
prende atto delle seguenti leggi, atti amministrativi, documenti e fatti:
La legge provinciale del 13 febbraio 1997, n. 4, prevede “Interventi della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige per il sostegno dell’economia”.
La legge provinciale 15 aprile 1991, n. 9, concerne la costituzione di fondi di rotazione per l’incentivazione delle attività economiche e prevede la possibilità di concedere le agevolazioni alle imprese in forma di finanziamenti agevolati dal fondo di rotazione.
Con delibere della Giunta provinciale n. 607 del 25 maggio 2015 e 375 del 24 aprile 2018 sono stati approvati i criteri applicativi per la concessione dei finanziamenti in oggetto.
Il 30 gennaio 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.
L’emergenza legata alla situazione epidemiologica determinata dal COVID-19 ha reso necessaria l’emanazione di diversi provvedimenti per contrastare la diffusione del virus mediante misure di contenimento. Sia a livello statale che provinciale, sono state introdotte misure urgenti di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e volte a rimuovere i gravi disagi economici derivanti dal prolungamento delle limitazioni introdotte.
La situazione emergenziale ha costretto la Provincia a rimodulare gli interventi di spesa e di conseguenza a ridistribuire le risorse economiche disponibili.
I tassi di interesse sui finanziamenti sono attualmente estremamente bassi, cosicché l’equivalente sovvenzione sui finanziamenti tramite fondo di rotazione è pressoché trascurabile a fronte dell’impegno per più anni di una notevole quota di capitale.
In quest’ottica si rende necessario ed opportuno utilizzare la disponibilità del fondo di rotazione per l’economia a copertura di spese imprescindibili in altri settori, sospendendo quindi temporaneamente la possibilità di presentare nuove domande di finanziamento sul fondo di rotazione.
Ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE
d e l i b e r a
a voti unanimi legalmente espressi
1. di sospendere a decorrere dalla data di approvazione della presente delibera e fino a revoca l’accettazione e l’istruttoria delle domande di finanziamento a valere sul fondo di rotazione di cui alla legge provinciale 15 aprile 1991, n. 9, e s.m. nei settori turismo, agricoltura, artigianato, industria, commercio e servizi.
2. Le domande già presentate e non ancora finanziate verranno trattate ai sensi dei criteri di cui alle deliberazioni della Giunta provinciale n. 607 del 25 maggio 2015 e n. 375 del 24 aprile 2018.
La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, e dell’articolo 28, comma 2, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.