1. Per sostenere gli enti promotori nell’attuazione di questa misura di politica attiva, l’articolo 1 della legge provinciale 11 marzo 1986, n. 11, ne prevede il parziale finanziamento da parte della Provincia.
2. La Provincia concede un contributo pari al 20 per cento dei compensi corrisposti alle persone impiegate nel progetto. Nel caso in cui vengano impiegate persone con disabilità, il contributo è aumentato al 50 per cento.