1. I progetti di pubblica utilità per l’impiego temporaneo di persone disoccupate sono approvati, ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 1194 del 14 novembre 2017, con decreto del direttore/della direttrice della Ripartizione provinciale Lavoro.
2. La domanda per l’approvazione dei progetti deve essere presentata all’Ufficio provinciale Servizio lavoro almeno tre mesi prima dell’inizio previsto del progetto.
3. La domanda è corredata dalla documentazione di progetto, contenente i seguenti dati e informazioni:
a) descrizione dettagliata della misura occupazionale;
b) descrizione dell’organizzazione delle attività, che dovranno svolgersi sotto la guida e la supervisione di personale tecnico o incaricato;
c) numero delle persone disoccupate che si intendono impiegare;
d) durata prevista del progetto e numero complessivo delle giornate lavorative e delle ore di lavoro previste;
e) data prevista di inizio e fine progetto;
f) elenco delle spese, suddivise fra spese relative allo svolgimento del progetto e spese per i compensi delle persone disoccupate impiegate;
g) fonti di finanziamento previste.
4. I progetti possono iniziare solo dopo l’avvenuta approvazione.
5. Con il decreto di approvazione del progetto viene approvata anche l’eventuale concessione del contributo previsto dall’articolo 6.