Criteri per l’assegnazione del premio “Fair Image Award”
1. I presenti criteri disciplinano le modalità di assegnazione del premio “Fair Image Award” ai sensi della legge provinciale 8 marzo 2010, n. 5.
1. Il premio è finalizzato a sensibilizzare singole persone, gruppi di persone ed aziende a confrontarsi con l’immagine e il ruolo della donna nella pubblicità, con la tematica delle pari opportunità tra i generi e con altre questioni relative alla parità di trattamento tra donne e uomini. I progetti pubblicitari e di comunicazione meritevoli di sostegno saranno pubblicati e fungeranno da stimolo per migliorare la condizione femminile, le pari opportunità e la parità di genere.
1. Ai sensi dei presenti criteri per progetto pubblicitario e di comunicazione si intende una campagna dedicata a un tema prestabilito.
2. Il premio viene assegnato ogni due anni. La Giunta provinciale determina l’ammontare del premio da assegnare nello specifico programma d’attività della Commissione provinciale per le pari opportunità per le donne, di seguito denominata Commissione provinciale pari opportunità.
3. La commissione di valutazione di cui all’articolo 9 seleziona il progetto migliore e assegna un premio in denaro al progetto vincitore.
4. Il premio è cumulabile con borse di studio o altre agevolazioni concesse da istituzioni pubbliche o private per lo stesso progetto.
1. Possono partecipare al concorso per l’assegnazione del premio i seguenti soggetti:
a) persone residenti in Alto Adige di età superiore ai 16 anni alla data di presentazione della domanda;
b) aziende con sede e attività principale in Alto Adige;
c) associazioni o gruppi di almeno cinque persone, di cui almeno tre donne;
d) classi di studentesse e studenti con un’età media di almeno 16 anni.
1. Nel caso di partecipanti minorenni, la domanda di partecipazione deve essere firmata da una persona esercente la responsabilità genitoriale o la tutela legale, mentre nel caso di scolaresche da almeno un/una insegnante.
2. Nella domanda è necessario indicare il nominativo della persona responsabile del progetto e gli estremi di un conto corrente intestato alla stessa o alla persona richiedente, all’azienda, associazione o al gruppo. In caso di partecipanti minorenni vanno indicati gli estremi del conto corrente della persona esercente la responsabilità genitoriale o la tutela legale.
3. Il progetto pubblicitario e di comunicazione può essere presentato in lingua italiana, tedesca o inglese.
1. La domanda di partecipazione deve essere compilata sull’apposito modulo predisposto dal Servizio donna, scaricabile anche online.
2. La domanda va presentata con una delle seguenti modalità:
a) spedita tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso fa fede la data del timbro dell’ufficio postale accettante;
b) inviata tramite posta elettronica certificata all’indirizzo PEC: lb-ld@pec.prov.bz.it,
c) consegnata direttamente al Servizio donna.
3. La domanda va presentata, a pena di inammissibilità, entro il 30 maggio dell’anno in cui è prevista l’assegnazione del premio.
1. La domanda deve essere corredata della seguente documentazione:
a) breve descrizione del progetto;
b) versione finale completa e realizzabile del progetto pubblicitario e di comunicazione;
c) breve presentazione della persona, del gruppo di persone o dell’azienda richiedente;
d) copia della carta d’identità della persona richiedente;
e) autorizzazione all’utilizzo dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche.
2. Alla domanda deve essere allegata una cartella di presentazione e tutti i documenti in formato digitale (su chiavetta USB, CD-ROM o DVD).
3. Il Servizio donna non è tenuto alla restituzione della documentazione.
1. La tematica e le modalità di comunicazione su cui è incentrato il Fair Image Award sono stabilite dalla Commissione provinciale pari opportunità e rese note almeno 45 giorni prima del termine di presentazione della domanda.
2. I progetti pubblicitari e di comunicazione ritenuti idonei vengono inseriti in una graduatoria. Ogni progetto sarà valutato con un punteggio da zero a massimo cinque punti, che verranno attribuiti per ciascuno dei seguenti criteri di valutazione:
a) messaggio trasmesso e sua efficacia;
b) analisi della tematica in un’ottica di genere o attenzione all’approccio di genere;
c) creatività;
d) innovazione;
e) coerenza con la tematica prevista;
f) fattibilità.
1. La commissione di valutazione è composta da cinque persone, e più precisamente da:
a) quattro membri effettivi o supplenti della Commissione provinciale pari opportunità, dalla stessa designati;
b) una/uno specialista del settore della comunicazione, della pubblicità o delle pari opportunità, designata/designato su proposta della Commissione provinciale pari opportunità e che partecipa a titolo gratuito.
2. La commissione di valutazione esamina le domande presentate, accerta la sussistenza dei requisiti soggettivi e delle condizioni di partecipazione di cui agli articoli 4 e 5, valuta i progetti ammessi inserendoli in graduatoria ai sensi dell’articolo 8 e assegna il premio.
3. I progetti ammessi al concorso sono presentati alla commissione di valutazione.
1. Con l’accettazione del premio, la vincitrice/il vincitore cede alla Commissione provinciale pari opportunità e al Servizio donna ogni diritto sul proprio progetto, di cui consegna tutta la documentazione in formato digitale aperto al Servizio donna. Il progetto premiato non potrà essere utilizzato per nessun altro scopo e in nessun altro contesto. La Commissione provinciale pari opportunità e il Servizio donna hanno la facoltà di utilizzare e pubblicare a loro discrezione e a titolo gratuito il progetto premiato. Ciò significa anche che il progetto vincitore potrà essere esposto al pubblico presso la sede del Servizio donna o in qualsiasi altro luogo o altra occasione. Su richiesta della Commissione provinciale pari opportunità e del Servizio donna la vincitrice/il vincitore deve presentare al pubblico il proprio progetto senza alcun compenso aggiuntivo.
1. Il premio è liquidato in un’unica soluzione e accreditato sul conto corrente indicato nella domanda di cui all’articolo 5, comma 2.