1. Nel caso di risorse finanziarie insufficienti, la concessione degli aiuti avviene in base ad una graduatoria stilata a seguito dell’assegnazione dei seguenti punti alle singole domande:
a) misure di prevenzione per le colture agricole:
1) 1 punto ogni cinque ettari (arrotondati) di terreno agricolo protetto ammesso all’aiuto (max. 5 punti);
2) 1 punto, se il terreno agricolo ammesso all’aiuto è direttamente confinante con un bosco o con zone in cui vige il divieto di caccia;
3) 1 punto per singoli appezzamenti non confinanti con terreni agricoli ammessi all’aiuto in estese zone prative e boschive;
4) 1 punto per terreni agricoli di più richiedenti che sono ammessi all’aiuto e sono situati in estese zone prative e boschive, se queste vengono protette attraverso una misura collettiva;
5) 1 punto per terreni agricoli ammessi all’aiuto, qualora non siano possibili altre misure di prevenzione a un costo più vantaggioso;
6) 1 punto per terreni agricoli ammessi all’aiuto il cui ambiente è caratterizzato dalla forte presenza di fauna selvatica (alta densità di fauna selvatica, vicinanza di quartieri di svernamento, corridoi faunistici);
b) misure di prevenzione per il patrimonio zootecnico:
1) 7 punti in aree con presenza regolare di grandi predatori;
2) 5 punti in aree con ripetuta presenza di grandi predatori;
3) 1 punto per unità di gestione con alpeggio stabile;
4) 1 punto per unità di gestione con impiego di cani da pastore o da protezione;
5) 1 punto per unità di gestione con impiego di recinzioni e/o stazzo notturno;
c) ripristino di frutteti e vigneti e di altre colture agricole pluriennali:
1) 2 punti, se sono presenti adeguate misure di protezione contro i danni da fauna selvatica;
2) 2 punti, se sono state attuate misure a favore della fauna selvatica (elementi di habitat, collegamento di habitat, coltura agricola biologica, rinuncia a misure anti-intrusione della fauna selvatica);
3) 2 punti, se si è rinunciato all’uso di erbicidi;
4) 2 punti, se i terreni agricoli ammessi all’aiuto confinano direttamente con un bosco o con zone in cui vige il divieto di caccia;
5) 2 punti per terreni agricoli ammessi all’aiuto il cui ambiente è caratterizzato dalla forte presenza di fauna selvatica (alta densità di fauna selvatica, vicinanza di quartieri di svernamento, corridoi faunistici);
d) ripristino del patrimonio zootecnico:
1) 5 punti, se le perdite avvengono per effetto di specie non cacciabili ai sensi dell’articolo 4 della legge;
2) 2 punti, se sono state adottate e mantenute a regola d’arte idonee misure di prevenzione;
3) 2 punti, se a causa della posizione e dell'ambiente risulta impraticabile una corretta protezione degli animali;
4) 1 punto, se la forma di allevamento degli animali da reddito danneggiati risulta adeguata alla specie, ad es. per la disponibilità di ampi spazi di movimento oppure di aree foraggere in gran parte naturali.
2. Il punteggio complessivo risulta dalla somma dei punti assegnati per ciascuna condizione riscontrata.
3. Le domande di aiuto accolte e inserite nella graduatoria annuale sono evase fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. In caso di parità di punteggio, ha la precedenza il richiedente per il quale era stato previsto un aiuto di importo maggiore.