1. La domanda deve essere redatta sui moduli predisposti dall’Amministrazione provinciale e presentata alla Stazione forestale competente.
2. Le domande devono riportare almeno le seguenti informazioni:
a) nome dell’impresa;
b) descrizione dell’attività;
c) luogo di svolgimento dell’attività;
d) elenco delle spese ammissibili.
3. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) copia di un documento di riconoscimento valido;
b) copia dell’atto di costituzione e dello statuto, se a presentare la domanda è una persona giuridica privata;
c) copia del provvedimento di autorizzazione a presentare la domanda, qualora questa sia inoltrata da una persona giuridica privata o pubblica;
d) copia della delega a presentare la domanda, in caso di comproprietà.
4. Chi presenta la domanda deve inoltre dichiarare ogni ulteriore aiuto “de minimis” eventualmente percepito a norma del regolamento (UE) n. 1407/2013 o di altri regolamenti “de minimis” nei due precedenti esercizi finanziari e nell’esercizio finanziario in corso.
5. L’Ufficio competente verifica l’ammissibilità della domanda, la sua regolare presentazione nonché i dati e le dichiarazioni ivi contenuti. Accerta inoltre che con la concessione dell’aiuto non venga superato l’importo massimo di cui all’articolo 1, comma 3, e che sussistano tutti i requisiti e i presupposti previsti per la concessione dell’aiuto stesso.