Criteri di attuazione per la concessione di contributi in conto interessi a lavoratori e lavoratrici dipendenti
1. I presenti criteri disciplinano, ai sensi dell’articolo 33 della legge provinciale 16 aprile 2020, n. 3, la concessione di contributi in conto interessi sui mutui contratti, con finalità di costituzione di liquidità per le famiglie, da parte di lavoratori e lavoratrici dipendenti che subiscono una riduzione dello stipendio conseguente allo stato di emergenza epidemiologica causato dal Covid-19.
1. Finalità delle agevolazioni di cui ai presenti criteri è la concessione di contributi in conto interessi a copertura degli interessi maturati nel secondo anno sui finanziamenti bancari contratti con finalità di costituzione di liquidità per le famiglie.
1. Beneficiari del contributo previsto dai presenti criteri sono le lavoratrici e i lavoratori dipendenti che, a seguito della crisi determinata dal virus COVID-19, subiscono una perdita di reddito trovandosi - parzialmente o del tutto - in regime di cassa integrazione ordinaria, straordinaria o di cassa integrazione in deroga.
1. Sono ammissibili a contributo tutte le domande di finanziamento presentate agli istituti bancari firmatari del protocollo d’intesa 2021 “Alto Adige riparte”, che siano dagli stessi approvate entro il 15 ottobre 2021, a condizione che il Fondo Centrale di Garanzia proroghi l'attuale termine di presentazione del 30 giugno 2021; in caso di mancata proroga, il termine ultimo di presentazione sarà il 7 giugno 2021.
1. La liquidazione del contributo avviene dopo che la banca avrà informato l’ufficio provinciale competente dell’avvenuto pagamento degli interessi oggetto della domanda di finanziamento.
1. Il contributo è revocato, se si accertasse che
a) mancano i presupposti per la concessione;
b) sono state presentate false dichiarazioni;
c) non sono stati rispettati gli obblighi assunti.
2. In tali casi il contributo deve essere restituito maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data dell’erogazione.
1. La concessione dei contributi di cui ai presenti criteri avviene nei limiti degli stanziamenti assegnati alle pertinenti missioni del bilancio finanziario provinciale.