1. Dopo essere stata incaricata/stato incaricato della trattazione del caso su richiesta della persona coinvolta, la Consigliera/il Consigliere di fiducia:
a. concorda con la stessa l’iter più idoneo alla risoluzione positiva del caso;
b. può sentire il presunto autore/la presunta autrice dei comportamenti denunciati;
c. acquisisce tutte le informazioni necessarie all’espletamento del proprio incarico, anche raccogliendo le testimonianze di terze persone informate, e può accedere agli atti amministrativi rilevanti, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali di soggetti terzi, incluso/inclusa il presunto autore/la presunta autrice della condotta denunciata;
d. fissa incontri tra le parti su richiesta della persona interessata;
e. propone le misure ritenute idonee per la risoluzione positiva del caso.
2. La Consigliera/Il Consigliere di fiducia non può adottare alcuna iniziativa senza l’espresso consenso della persona interessata. La segnalazione può essere ritirata dal/dalla denunciante in ogni momento della procedura informale.
3. L’intervento della Consigliera/del Consigliere di fiducia deve concludersi entro 120 giorni. In casi eccezionali e debitamente motivati, l’intervento può essere prorogato per un massimo di altri 60 giorni.
4. I dipendenti e le dipendenti provinciali, previa consultazione con la diretta/il diretto superiore, possono avvalersi del servizio della Consigliera/del Consigliere di fiducia durante l’orario di lavoro; di regola viene riconosciuta come tempo di lavoro solo la fascia obbligatoria.
5. Prima dell’avvio di una procedura di reclamo informale, la persona interessata viene informata sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.