1. La rendicontazione dell’iniziativa deve essere effettuata entro la fine dell’anno successivo a quello di emissione del provvedimento di concessione del contributo o a quello di imputazione della spesa, se diverso.
2. Trascorso il termine di cui al comma 1 senza che abbia avuto luogo la rendicontazione della spesa per causa riconducibile al beneficiario, il direttore/la direttrice di ripartizione competente dispone la revoca del contributo. Per gravi e motivate ragioni può essere richiesta, prima della scadenza del suddetto termine, una proroga fino a un ulteriore anno; trascorso inutilmente tale termine, il contributo è automaticamente revocato.
3. Alla domanda di liquidazione, da redigere sul modulo appositamente predisposto, deve essere allegata la seguente documentazione in formato PDF:
a) documenti di spesa relativi alle iniziative approvate con relativa attestazione di pagamento; il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico o assegno, bancario o postale;
b) per i costi del personale va presentato un elenco riepilogativo degli stipendi lordi suddiviso per persona e qualifica funzionale, nonché copia delle buste paga, con la dichiarazione del/della legale rappresentante attestante che i predetti costi sono stati effettivamente sostenuti;
c) relazione finale dell’iniziativa con indicazione degli obiettivi, delle ricadute e degli effetti ottenuti nei rispettivi settori economici.
4. L’ufficio competente può richiedere qualsiasi ulteriore documentazione ritenuta necessaria. Qualora la documentazione richiesta non venga inoltrata nei termini previsti, il contributo concesso viene revocato.
4/bis. Le fatture quietanzate relative alle spese di gestione devono essere allegate alla domanda di liquidazione della spesa.
5. Il contributo è liquidato sulla base della spesa rendicontata e ammessa.
6. Per la liquidazione la spesa totale ammessa è arrotondata ai 100,00 euro inferiori.
7. Il direttore/La direttrice dell’ufficio provinciale competente dispone la liquidazione del contributo.