1. Sono escluse dalle agevolazioni:
a) le imprese agricole che non rientrano tra le microimprese ai sensi dell’allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014;
b) le imprese agricole di cui all’articolo 3, comma 1, il cui fatturato nell’anno 2019, riferito alle attività interessate dalla crisi da COVID-19, non ha raggiunto l’importo di 10.000,00 euro per le attività di cui alle lettere a) e b) del medesimo articolo, e l’importo di 20.000,00 euro per l’attività di cui alla lettera c). Nel caso in cui gli importi suindicati siano raggiunti o superati, il fatturato realizzato con le rispettive attività non deve essere però inferiore al 20 per cento del fatturato totale dell’azienda nell’anno 2019.
c) le imprese che prima del 31.12.2019 risultavano in difficoltà ai sensi dell’articolo 2, punto 14, del regolamento (UE) n. 702/2014, qualora il sussidio venga concesso sulla base della Comunicazione della Commissione europea del 19.3.2020 C(2020) 1863, e successive modifiche.
2. La disposizione di cui alla lettera b) non si applica alle imprese che hanno iniziato l’attività a partire dall’anno 2019.