1. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese agricole iscritte all’anagrafe provinciale delle imprese agricole che nell’anno 2020 hanno svolto in Alto Adige una o più delle seguenti attività:
a) attività “agrituristiche” ai sensi dell’articolo 2 della legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, e successive modifiche, esercitate da imprese iscritte nell’elenco comunale di cui all’articolo 8, comma 4, della stessa legge provinciale;
b) trasformazione e commercializzazione ai sensi dell’articolo 2, numeri 6 e 7, del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, di prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE da parte di produttori primari (vendita diretta) in possesso delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
c) attività di ortofloricoltura esercitate da giardiniere iscritto/giardiniera iscritta nel rispettivo albo professionale e in possesso dell’autorizzazione fitosanitaria prevista ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e successive modifiche, o iscritto/iscritta nel registro ufficiale degli operatori professionali (RUOP) ai sensi del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016.