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1. Sono approvate, anche in deroga, le seguenti modifiche integrative alle delibere di criteri, di seguito definite delibere dei criteri di settore, elencate nell’allegato A, che costituisce parte integrante della presente deliberazione:
a) Ai beneficiari/Alle beneficiarie di vantaggi economici può essere concesso, su loro istanza, un anticipo fino al 90 per cento dell’importo riconosciuto, solo se la relativa spesa è a carico del bilancio finanziario 2020.
Qualora l’agevolazione concessa sia pluriennale, può essere riconosciuto un anticipo del 100 per cento della sola quota a carico del bilancio finanziario 2020.
Ai fini dell’accertamento dell’imputazione fa fede il cronoprogramma delle attività allegato alla domanda di concessione, se previsto dalla delibera dei criteri di settore.
b) Gli anticipi possono essere riconosciuti fino al 90 per cento dell’importo concesso anche qualora la delibera dei criteri di settore ammetta anticipazioni per una soglia inferiore o non preveda la concessione di anticipi.
c) Qualora la delibera dei criteri di settore preveda anticipi oltre il 90 per cento dell’importo concesso, l’anticipo può essere riconosciuto fino alla soglia più alta prevista.
d) La domanda di concessione del vantaggio economico o la domanda integrativa di concessione dell’anticipo può essere presentata fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, fatto salvo un termine più lungo previsto dalla delibera dei criteri di settore.
e) Qualora in fase di rendiconto si accerti che la spesa effettivamente sostenuta sia inferiore all’anticipo concesso, l’ammontare del vantaggio economico è rideterminato sulla base della spesa effettivamente sostenuta e il beneficiario/la beneficiaria deve restituire la parte eccedente, maggiorata degli interessi legali decorrenti dalla data dell’erogazione.
f) Le presenti disposizioni si applicano anche ai vantaggi economici erogati dagli enti strumentali della Provincia.
g) Le presenti disposizioni derogano alle disposizioni delle delibere dei criteri di settore limitatamente alla soglia di anticipo ammissibile. Restano salve le disposizioni regolanti i presupposti di concedibilità e di liquidazione dell’anticipo.
2. Le disposizioni di cui al punto 1 si applicano dal giorno della pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, e dell’articolo 28, comma 2, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.