1. La posizione e l’ammissione avvengono in applicazione dei seguenti criteri di priorità:
a) Gruppo A1: entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale oppure l’unica/unica esercente la responsabilità genitoriale sono occupati/ è occupata/o nei seguenti settori:
• nel settore della sanità pubblica (ospedali, studi medici, laboratori di analisi, trasporti di pazienti, farmacie, servizi di igiene, autorità sanitarie e simili);
• nel settore dell’assistenza (case di riposo per anziani, servizi di cure ambulatoriali, assistenza per persone con disabilità e simili);
• nei settori preposti alla garanzia della pubblica sicurezza e dell’ordine pubblico (magistratura, forze dell’ordine, vigili del fuoco e simili);
• nel settore della protezione civile (protezione civile, servizio radio provinciale e simili).
b) gruppo A2: entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale oppure l’unica/unico esercente la responsabilità genitoriale sono occupati/ è occupata/o nei seguenti settori:
• nell’approvvigionamento alimentare;
• nel servizio di emergenza previsto dall’art. 1, commi 24 – 28, della legge provinciale n. 4/2020.
c) gruppo B: solo uno degli esercenti la responsabilità genitoriale è occupato/a in uno dei settori di cui alle lettere a) o b) e l’altro/l’altra esercente la responsabilità genitoriale possiede i presupposti stabiliti dall’art. 3, comma 1, lettere a) - d).
d) gruppo C: entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale sono occupati in settori diversi da quelli previsti dalle lettere a) e b), ma possiedono i presupposti stabiliti dall’art. 3, comma 1, lettere a) - d).
e) gruppo D: uno/una degli esercenti la responsabilità genitoriale è persona con disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, accertata dalle commissioni mediche preposte e l’altra persona esercente la responsabilità genitoriale non può provvedere alla cura del bambino per le cause previste dall’art. 3, comma 1.
2. Qualora, all’interno dello stesso gruppo, il numero dei richiedenti sia superiore al numero dei posti disponibili, si applicano i seguenti criteri ulteriori:
a) numero delle sorelle o dei fratelli nello stesso grado di scuola;
b) età anagrafica dei bambini, degli alunni e delle alunne:
• nella scuola dell’infanzia: i bambini più anziani hanno precedenza rispetto ai bambini più giovani;
• nella scuola primaria gli alunni o le alunne più giovani hanno precedenza rispetto alle alunne o agli alunni più grandi.