L’articolo 2, comma 1, lettera Q1), della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, prevede, fra gli interventi di edilizia abitativa agevolata, la concessione di fondi destinati a sostenere la proprietà abitativa secondo il modello del risparmio edilizio. Stabilisce inoltre che il modello del risparmio edilizio è volto a incentivare il risparmio privato per la costruzione, l’acquisto e il recupero della prima casa mediante l’adesione ad un programma pluriennale gestito da soggetti pubblici o privati convenzionati con la Provincia.
Ai sensi dell’articolo 52, comma 1-ter, della suddetta legge la gestione del fondo per il finanziamento della categoria di intervento di cui all’articolo 2, comma 1, lettera Q1), può essere affidata tramite convenzione a soggetti pubblici e privati. Il citato comma 1-ter prevede inoltre che la Giunta provinciale stabilisca i criteri di adesione al modello di risparmio edilizio nonché le modalità di gestione e che l’accesso al fondo sia finalizzato all’erogazione di mutui a tasso agevolato, fissato con convenzione approvata dalla Giunta provinciale.
Con deliberazioni di Giunta provinciale n. 1210 del 20.11.2018, n. 31 del 29.01.2019 e 233 del 2.04.2019 sono stati approvati i nuovi criteri per la concessione del mutuo risparmio casa nonché la nuova convenzione tipo per l’adesione al fondo da parte degli istituti di credito interessati.
L’art, 78-ter della legge provinciale n. 13 del 17.12.1998 prevede la concessione di mutui come anticipo sulle detrazioni fiscali per la ristrutturazione privata della prima casa.
Con deliberazione di Giunta provinciale n. 691 del 10 giugno 2014, e successive modifiche sono stati approvati i criteri per la concessione dei mutui di cui al’art, 78-ter che prevedono la concessione di mutui di durata decennale senza interessi la cui rata di ammortamento viene pagata annualmente con scadenza 30.09 di ciascun anno.
L’articolo 2, comma 1, lettera E1) ed F1), della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, prevede la concessione a richiedenti singoli o associati in cooperative di mutui quindicennali o ventennali dal fondo di rotazione per l'edilizia abitativa agevolata per la costruzione o l'acquisto, rispettivamente per il recupero, di abitazioni popolari per il fabbisogno abitativo primario.
A causa dell'impatto delle misure adottate per combattere la crisi COVID-19 sul mercato del lavoro e al fine di limitare gli effetti negativi sui cittadini, si rende necessario sostenere i mutuatari nella restituzione del mutuo risparmio casa, del mutuo come anticipo sulle detrazioni fiscali e del mutuo per il fabbisogno abitativo primario dal fondo di rotazione, autorizzando la sospensione delle rate per un periodo di 12 mesi. La durata del mutuo è prorogata per il periodo di sospensione.
Si rende inoltre necessario prevedere la possibilità di sospensione degli affitti dovuti all’Istituto per l’edilizia sociale nel caso di situazioni di crisi collegate al COVID-19.
Ciò premesso
LA GIUNTA PROVINCIALE
delibera
a voti unanimi legalmente espressi
quanto segue:
1. Su richiesta dei singoli mutuatari del mutuo risparmio casa, a far data dal 01.04.2020 è sospesa la restituzione delle rate di mutuo per la durata massima di 12 mesi fino al 31.03.2021. La sospensione della restituzione delle rate è concessa anche ai richiedenti che stipulano il contratto di finanziamento entro il 30.09.2020. La sospensione della restituzione delle rate comprende la quota capitale ed interessi. La durata del mutuo è prorogata per il periodo di sospensione. Per il periodo di sospensione l’istituto di credito è esonerato dall’obbligo di restituire la quota capitale delle rate. La sospensione decorre dal mese in cui la richiesta è stata presentata e non comprende le rate già versate.
2. Su richiesta dei singoli beneficiari del mutuo relativo agli anticipi sulle detrazioni fiscali di cui all’art. 78/ter della Legge provinciale 13/1998 il cui piano di restituzione è già in corso, è sospeso il pagamento della rata in scadenza nel mese di settembre 2020 per 12 mesi. La durata del mutuo è prorogata per il periodo di sospensione.
3. Su richiesta dei singoli beneficiari del mutuo di cui all´ articolo 2, comma 1, lettera E1) o lettera F1) della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche il cui piano di restituzione è in corso, è sospesa la restituzione delle rate in scadenza nei mesi di giugno e dicembre 2020 per 12 mesi. La durata del mutuo è prorogata per il periodo di sospensione.
4. La sospensione del pagamento dei canoni e delle spese accessorie per immobili dell'Istituto per l'edilizia sociale con scadenza nel periodo tra il 5 aprile e il 30 giugno 2020 per le famiglie nelle quali almeno un membro ha dovuto sospendere la sua attività lavorativa a seguito delle restrizioni imposte per contrastare la diffusione di Covid-19, o è stato licenziato o collocato in cassa integrazione per lo stesso motivo. La sospensione vale anche per i locatari di immobili commerciali, costretti a sospendere la loro attività per lo stesso motivo. I presupposti della sospensione vengono comunicati dall'inquilino attraverso autodichiarazione contestualmente alla richiesta. I pagamenti sospesi sono dovuti, senza applicazione di sanzioni e interessi entro il 31 dicembre 2020. Pagamenti già effettuati non vengono rimborsati.
5. Di provvedere alla pubblicazione della presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17.