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1. In relazione ai criteri per il finanziamento di servizi e attività nel settore famiglia elencati di seguito:
a) deliberazione della Giunta provinciale n. 666/2019, riguardante la concessione di contributi per il servizio di assistenza domiciliare all’infanzia e il servizio di microstruttura;
b) deliberazione della Giunta provinciale n. 6048/1996, e successive modifiche, riguardante la concessione di contributi per il servizio di asilo nido;
c) deliberazione della Giunta provinciale n. 1054/2017, e successive modifiche, concernente la concessione di contributi a datori di lavoro per l’acquisto di posti di assistenza presso servizi alla prima infanzia;
d) deliberazione della Giunta provinciale, 876/2018, relativa a criteri per il finanziamento dell’assistenza fuori provincia nei servizi di assistenza alla prima infanzia,
e) deliberazione della Giunta provinciale n. 905/2018, che prevede la concessione di contributi per assistenza a bambini con disabilità;
f) deliberazione della Giunta provinciale n. 531/2018, e successive modifiche, che prevede la concessione di contributi per l’attività ordinaria, investimenti e progetti per la formazione della famiglia;
g) deliberazione della Giunta provinciale n. 57/2018, e successive modifiche, riguardante con la concessione di contributi per iniziative di accompagnamento e assistenza extrascolastica integrativa per bambini e ragazzi;
di prevedere per l’anno 2020, in deroga a quanto stabilito dai sopra citati criteri, quanto segue:
1) il riconoscimento e la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute dagli enti beneficiari in relazione ad attività non svolte o solo parzialmente svolte nei periodi di limitazione dei servizi e delle attività a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19, o delle loro conseguenze, fermo restando il ricorso agli strumenti di ammortizzazione sociale nei casi in cui questo risulti possibile;
2) la rinuncia al pagamento della compartecipazione tariffaria da parte degli utenti, con contestuale possibilità di incrementare in proporzione i finanziamenti previsti a carico della Provincia per i punti a), b), c), d), per i periodi di chiusura obbligatoria dei relativi servizi. Nel caso di tali servizi il riconoscimento di cui al punto 1) può avere luogo anche in forma forfettaria, sulla base della struttura dei costi media dei relativi servizi. Nel caso il finanziamento dei servizi abbia luogo su base oraria o altra base fissa, il riconoscimento può avvenire tramite un numero teorico di ore da prestare nei periodi di riferimento o altro valore corrispondente. I relativi valori sono motivati nell’atto di concessione o di pagamento;
3) per le lettere f) e g): qualora il contributo concesso risulti inferiore alla percentuale massima a causa di entrate preventivate e queste entrate non si dovessero realizzare per problematiche legate alla situazione di emergenza, il contributo può essere incrementato fino alla percentuale massima prevista;
4) la concessione di anticipi sui contributi per spese correnti fino alla misura del 90% del contributo concesso nell’anno in corso o concesso l’anno precedente, anche come integrazione ad eventuali anticipi già concessi. La concessione ha luogo sulla base di semplice domanda da parte del richiedente o beneficiario, che tiene a tal fine conto delle attività e spese che potranno plausibilmente realizzarsi nel corso dell’anno;
5) modifiche al tipo e alle modalità delle attività offerte e spostamenti delle voci di spesa tra voci possono essere effettuati dai beneficiari senza preventiva comunicazione e autorizzazione, a condizione che vengano rispettate le finalità previste dai rispettivi criteri di finanziamento.
2. Il congedo parentale straordinario spettante d’ufficio al genitore lavoratore dipendente del settore privato ai sensi dell’articolo 23 del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18, o di ulteriori provvedimenti similari, non rileva ai fini del riconoscimento allo stesso del “Contributo integrativo dell’assegno provinciale al nucleo familiare (“Assegno provinciale al nucleo familiare +”)” di cui al capo II/bis dell’allegato A della deliberazione della Giunta provinciale del 29 agosto 2017, n. 943.
3. Di provvedere alla pubblicazione della presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17.