1. Alle imprese di tutti i settori economici, incluso il settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, è concessa la sospensione fino a 24 mesi del pagamento della quota capitale di mutui o finanziamenti leasing agevolati, concessi ai sensi della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 9, e successive modifiche. La sospensione può riguardare quattro rate semestrali nel caso di mutuo e 24 rate mensili nel caso di finanziamento leasing, con decorrenza dall'entrata in vigore del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18, e comporta il prolungamento proporzionale della durata del mutuo ovvero del finanziamento leasing. L’aiuto, che corrisponde al rientro posticipato della quota di capitale della Provincia, è computato, qualora ammissibile, quale aiuto ai sensi della Comunicazione della Commissione europea del 19.3.2020 C(2020) 1863 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche, o in regime de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013. A tal fine gli istituti di credito e gli istituti di leasing devono comunicare all’Amministrazione provinciale, entro il 30 settembre 2020, tutti i contratti di mutuo o di finanziamento leasing per i quali è stata concessa la sospensione richiesta dall’impresa; ciò anche al fine di rendere possibile l’adozione dei relativi provvedimenti entro il 31 dicembre 2020.
2. Alle imprese di tutti i settori economici, incluso il settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, è concessa la sospensione fino a 24 mesi del pagamento della quota capitale di mutui agevolati per ricerca e sviluppo, concessi ai sensi della legge provinciale 10 dicembre 1992, n. 44, e successive modifiche. La sospensione può riguardare quattro rate semestrali con decorrenza dall'entrata in vigore del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e comporta il prolungamento proporzionale della durata del mutuo. L’aiuto, corrispondente al rientro posticipato della quota di capitale della Provincia, è computato, qualora ammissibile, quale aiuto ai sensi della Comunicazione della Commissione europea del 19.3.2020 C(2020) 1863 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche. A tal fine gli istituti di credito devono comunicare all’Amministrazione provinciale, entro il 30 settembre 2020, tutti i contratti di mutuo per i quali è stata richiesta la sospensione da parte delle imprese; ciò al fine di rendere possibile l’adozione dei relativi provvedimenti entro il 31 dicembre 2020.