1. Per i termini di scadenza di presentazione delle offerte non è prevista alcuna tipologia di sospensione automatica. Ai fini di rendere effettivo il principio di massima partecipazione, le stazioni appaltanti, valutate tutte le contingenze del caso concreto e, in particolare, la complessità oggettiva della procedura, possono concedere, anche alla luce delle richieste degli operatori economici potenzialmente interessati alla partecipazione, un’adeguata proroga rispetto all’originario termine perentorio.
2. Nell’ambito del procedimento di selezione del contraente, i termini perentori direttamente correlati all’adozione di provvedimenti aventi efficacia esterna possono essere motivatamente prorogati dalle stazioni appaltanti sulla base di esigenze imperative di carattere organizzativo, anche eventualmente sulla base di richieste provenienti dagli operatori economici interessati.
3. Nel caso di termini perentori, decorsi inutilmente i quali si producono conseguenze negative nei confronti degli operatori economici tenuti all’osservanza di essi, la stazione appaltante, una volta spirato il termine, può procedere, sulla base di una motivata richiesta proveniente dall’operatore economico e comprovante l’impossibilità del rispetto del termine originariamente previsto, all’assegnazione di un nuovo ed autonomo termine che sia adeguato ai fini dell’adempimento dell’onere.
4. Per i termini endoprocedimentali o endoprocedurali, direttamente connessi all’adozione di atti o decisioni aventi mera rilevanza interna all’amministrazione aggiudicatrice, la stazione appaltante valuta, sulla base delle circostanze concrete, l’opportunità di concedere, per esigenze meramente organizzative, una proroga dei termini perentori finalizzati all’adozione dei relativi provvedimenti ovvero delle relative decisioni. Laddove gli atti e le decisioni abbiano efficacia indiretta anche nei confronti di uno o più operatori economici, la proroga è portata a conoscenza con i mezzi più idonei.
5. Non è oggetto di sospensione il termine previsto dall’articolo 39 della legge provinciale n. 16 del 17 dicembre 2015. È fatta salva la possibilità, laddove ne ricorrano i relativi presupposti di ammissibilità, di ricorrere alla procedura di consegna in via d’urgenza.
6. Le stazioni appaltanti, nella predisposizione strutturale delle procedure di affidamento concernenti lavori, servizi e forniture, evitano di richiedere agli operatori economici, ai fini della formulazione dell’offerta, l’adempimento di oneri non strettamente indispensabili, come l’effettuazione di sopralluoghi, la predisposizione di campioni nonché altre prestazioni incompatibili con la situazione emergenziale.
la presente delibera viene pubblicata sul sito dell’ACP e sul Bollettino Ufficiale della Regione, in relazione al fatto che, conformemente alle disposizioni dell’art. 4, comma 1, lettera d) della LR n. 2 del 19.06.2009, il relativo contenuto è destinato alla generalità dei cittadini;