1. L'Ordinamento forestale ( legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21) prevede, all'articolo 1, la tutela dei suoli e dei terreni e, in particolare, dei boschi. La legge si propone di conservare il bosco nella sua estensione, distribuzione territoriale, vitalità e perpetuità. Viene inoltre perseguito l'obiettivo di sostenere le diverse funzioni del bosco.
2. Ai sensi dell'articolo 10 dell'Ordinamento forestale si ha un danno al soprassuolo quando a seguito di una trasgressione delle disposizioni dell’Ordinamento o del suo regolamento di esecuzione ( decreto del Presidente della Giunta provinciale 31 luglio 2000, n. 29) viene compromessa almeno una funzione del bosco. Si ha un danno al suolo quando, sempre a seguito di una trasgressione, viene compromessa la produttività naturale o la struttura del suolo o viene favorita l'erosione. L'autorità forestale deve in ogni caso accertare che è stato causato un danno e definire quale tipo di danno è stato causato.
3. Sono classificati come trasgressioni con danno al soprassuolo i tagli di piante legnose forestali eseguiti senza previo assegno da parte dell’autorità forestale nonché i danneggiamenti, quando:
a) è compromessa la protezione di infrastrutture, edifici, abitati, terreni e boschi, da frane, valanghe, caduta sassi e vento;
b) è pregiudicata, soprattutto ai margini dei boschi, la stabilità o struttura del soprassuolo;
c) è ritardato oltremodo l'attecchimento o lo sviluppo della rinnovazione;
d) sono interessate piante legnose forestali rare o specie arboree consociate, importanti per la copertura forestale finale, per le condizioni stazionali e per la dinamica naturale dei popolamenti;
e) sono interessate forme arboree particolarmente belle, alberi monumentali o forme arboree varie;
f) avvengono nei biotopi o riguardano piante legnose forestali che costituiscono una componente importante in un paesaggio vario.
4. È classificato come trasgressione con danno al soprassuolo il dissodamento illegittimo di piante legnose forestali assegnate, quando avviene nei biotopi o riguarda piante legnose forestali che costituiscono una componente importante in un paesaggio vario.
5. È classificato come trasgressione con danno al soprassuolo il rifiuto di rimboscare, quando l'autorità forestale lo ha prescritto. Indipendentemente dall'irrogazione della sanzione amministrativa, resta salvo l'ordine di procedere al rimboschimento entro il termine fissato.
6. Sono classificati come trasgressione con danno al soprassuolo oppure al suolo i danni evitabili, causati da tagli ed esboschi, nonché da altri lavori, eseguiti non a regola d'arte.
7. Sono classificati come trasgressione con danno al soprassuolo o al suolo i danni evitabili dovuti all'inosservanza delle prescrizioni impartite relativamente al pascolo in bosco, all'accensione di fuochi, alla tutela del patrimonio forestale, al pascolo su superfici rimboscate o di altre prescrizioni ai sensi del comma 2.
8. Il danno al soprassuolo viene valutato in base ai valori fissati nella tabella A. Sono possibili solo le percentuali del 25%, del 50%, del 75% e del 100%. Il danno al suolo viene valutato in 1,00 euro a metro quadrato di superficie interessata.