1. La procedura di cui agli articoli 5 e seguenti non viene seguita nei seguenti casi:
a) l’area è richiesta dal Comune, da altri enti pubblici o associazioni per i propri fini istituzionali o per l’uso da parte della collettività (ad esempio: parco giochi, campo sportivo, area ricreativa, parcheggio pubblico);
b) l’area è richiesta per la posa di condotte (ad esempio acqua, elettricità, telefonia, internet, riscaldamento, fognatura, gas) e, a conclusione dei lavori, può essere liberamente destinata ad altri usi;
c) l’area è richiesta solo per un utilizzo provvisorio ai sensi dell’articolo 18, comma 2, lettera b) del decreto del Presidente della Giunta provinciale 28 ottobre 1994, n. 49 (ad esempio manifestazioni; cantieri);
d) l’area richiesta confina con terreni del richiedente e di fatto non è raggiungibile se non attraverso di essi.
2. Inoltre, la procedura di cui agli articoli 5 e seguenti non si applica quando sussistano entrambi i seguenti presupposti:
a) l’area richiesta non viene utilizzata per attività economiche (ad esempio attività industriali, turistiche, artigianali), professionali o comunque a scopo di lucro (come pubblicità e vendita) o per utilizzi ad esse strettamente connessi (ad esempio parcheggi per mezzi aziendali o della clientela, depositi di merce o materiale, aree di pertinenza aziendale);
b) il canone annuale previsto per la concessione è inferiore a euro 300,00.