1) Per la corretta applicazione delle presenti direttive, si richiamano le seguenti definizioni:
a. “stabilimento”: ogni unità di un’impresa del settore alimentare, comprese le sedi secondarie o le unità locali nelle quali si svolge un’attività comunque legata alla produzione, alla lavorazione o alla distribuzione di alimenti;
b. “impresa alimentare”: ogni soggetto pubblico o privato con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti;
c. “operatore del settore alimentare (OSA)”: la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell’impresa alimentare posta sotto il suo controllo;
d. “prodotto primario”: i prodotti della produzione primaria compresi i prodotti della terra, dell’allevamento, della caccia e della pesca. Gli alimenti che dopo il raccolto, la mungitura o la macellazione vengano sottoposti a qualsiasi tipo di lavorazione non sono prodotti primari;
e. “produzione primaria”: tutte le fasi della produzione, dell’allevamento o della coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione e comprese la caccia, la pesca e la raccolta di prodotti selvatici;
f. “consumatore finale”: consumatore finale di un prodotto alimentare che non utilizza tale prodotto nell’ambito di un’operazione o attività di un’impresa del settore alimentare;
g. “registrazione dell’OSA”: procedura con cui, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 852/2004, i competenti Servizi del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige iscrivono l’operatore nell’anagrafe OSA; l’OSA è tenuto a notificare, oltre all’avvio dell’attività, ogni successiva modifica (subingresso, modifica della tipologia di attività, cessazione o sospensione dell’attività, ecc);
h. “sportello unico per le attività produttive (SUAP)”: ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 è unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti relativi all’esercizio di attività produttive e di prestazioni di servizi;
i. “segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)”: è il regime amministrativo che consente ad un imprenditore di iniziare, modificare, cessare, sospendere o subentrare in un’attività, dichiarando all’Amministrazione competente il possesso dei requisiti e l’esistenza dei presupposti di fatto richiesti; ai fini della registrazione (o aggiornamento della registrazione) ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento (CE) n. 852/2004, la notifica “sanitaria” avviene come SCIA; a seconda delle singole fattispecie, oltre che alla SCIA a fini sanitari, l’imprenditore potrà essere tenuto ad effettuare contestualmente più SCIA indirizzate ad amministrazioni diverse.