1. L’organico di diritto è determinato per un biennio ed è suddiviso per scuole (istituzioni scolastiche). Non è diviso per i singoli plessi o indirizzi.
2. Il processo di formazione dell’organico di diritto consiste nella determinazione del numero dei posti e del personale di ruolo che ne è titolare, nell’individuazione dei posti vacanti e dei perdenti posto, nonché i trasferimenti e passaggi per assegnare i posti vacanti.
3. Determinazione dei posti in organico: la base sono la dotazione organica complessiva assegnata alle istituzioni scolastiche nell’anno precedente e la distribuzione dei posti sui ruoli della scuola primaria e sulle classi di concorso nella scuola secondaria di primo e secondo grado da parte dei dirigenti scolastici.
4. Identificazione dei docenti di ruolo: Per ogni scuola si tiene conto solo del personale di ruolo che ha la titolarità presso questa scuola, inclusi i docenti assegnati ad altre scuole o assenti. Non risulta nell’organico di diritto di una scuola il personale utilizzato o assegnato temporaneamente e che quindi ha la titolarità in un’altra scuola o sulla dotazione organica provinciale supplementare. L’identificazione dei docenti di ruolo è suddivisa per scuola e ruolo della scuola primaria e per classe di concorso della scuola secondaria di primo e secondo grado. I docenti a tempo parziale vengono conteggiati come docente a tempo pieno.
5. Accertamento dei posti vacanti: risultano posti vacanti qualora in una scuola nei singoli ruoli della scuola primaria, o nelle singole classi di concorso della scuola secondaria di primo e secondo grado il numero dei posti sia superiore al numero dei docenti di ruolo.
6. Individuazione dei soprannumerari: si hanno perdenti posto, qualora in una scuola in un ruolo della scuola primaria, o in una classe di concorso nella scuola secondaria di primo e secondo grado ci siano più titolari che posti vacanti. Ai perdenti posto, nel corso della mobilità, su richiesta propria o d’ufficio, viene assegnata una nuova titolarità. Se non ci sono posti vacanti in altra scuola della Provincia, il docente rimane soprannumerario e viene trasferito nella dotazione organica provinciale. Un docente nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado è in soprannumero, qualora per lui rimanga a disposizione meno della metà di un posto nell’organico. Nell’organico di diritto non si fanno di norma cattedre orarie fra scuole.
Un docente della scuola secondaria di secondo grado invece è soprannumerario, qualora per lui rimanga a disposizione meno della metà del posto in organico ovvero una cattedra parziale, pari o maggiore a nove ore, non possa essere combinata nell’arco dei 30 km con un’altra scuola. Su richiesta del dirigente scolastico e con il consenso dell’insegnante tale distanza può essere aumentata fino a 40 km.
7. I posti vacanti sono disponibili per i trasferimenti e i passaggi. Inoltre, sono la base per il calcolo del numero dei posti per l’assunzione a tempo indeterminato sulla dotazione organica provinciale. I posti rimasti liberi sono disponibili per i provvedimenti nell’ organico di fatto.
8. Anche alla fine del primo anno del biennio si procede all'assunzione a tempo indeterminato nella dotazione organica provinciale. Prima di ciò, gli insegnanti della dotazione organica provinciale supplementare in posizione utile secondo la tabella di valutazione del contratto decentrato sui trasferimenti sono assegnati alla dotazione organica provinciale senza sede di titolarità.
9. Altre norme sono contenute nel contratto provinciale sui trasferimenti e i passaggi. I docenti che sono stati assunti su posti nell’organico di fatto ai quali non era possibile assegnare una sede di titolarità definitiva, rimangono sulla dotazione organica provinciale supplementare.