(1) II comma 5 dell'articolo 1 della legge provinciale 27 febbraio 2012, n. 5 è abrogato, con reviviscenza del comma 3 dell'articolo 54 della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, nel seguente testo: "L'impresa aggiudicataria deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20 per cento.".
(1) La presente legge entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.