(1) In aggiunta alle prerogative previste dalla legge statale, i comuni sono autorizzati ai sensi dell'articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto d'autonomia), a prevedere con proprio regolamento, tenuto conto del principio di fondo di applicare la stessa aliquota per attività uguali e/o simili, le seguenti agevolazioni in materia di imposta municipale propria (IMU):
(2) I comuni sono autorizzati a determinare con proprio regolamento l'imposta municipale propria (IMU) per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, lettere e), f), h) e i) del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, nel rispetto del limite delle aliquote previste dalle leggi statali e dei criteri fissati dalla Giunta provinciale.
(3) Da parte del contribuente è in ogni caso dovuta la quota di imposta riservata allo Stato di cui alla lettera f) del comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modifiche. 4)
(1) In aggiunta alle prerogative previste dalla legge statale i comuni sono autorizzati, ai sensi dell'articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, a ridurre con proprio regolamento la maggiorazione TARES prevista al comma 13 dell'articolo 14 del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modifiche, di massimo 0,3 euro al metro quadrato.
(2) Ai sensi dell'articolo 80, comma 1/bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, si determina che la maggiorazione di cui al comma 1 del presente articolo e la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani adottata dagli enti locali ai sensi dell'articolo 33 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4, possono essere riscosse mediante le seguenti modalità: tramite bonifico diretto bancario o postale o tramite addebito diretto sul conto corrente bancario o postale oppure secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, oppure tramite apposito bollettino di conto corrente postale. La modalità o le modalità e i termini di riscossione sono stabiliti nel regolamento comunale sulla tariffa dei rifiuti. 5)
(1) La dotazione finanziaria di cui al comma 1 dell’articolo 1 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, è ridotta in ragione delle maggiori entrate stimate che derivano ai comuni dall’introduzione dell’imposta municipale ad aliquote base, al lordo delle minori entrate derivanti delle eventuali agevolazioni introdotte dai comuni ai sensi dell’articolo 1.
(2) Gli effetti dell'accantonamento effettuato dallo Stato a valere sulle compartecipazioni ai tributi erariali della Provincia di cui al comma 13/bis dell'articolo 14 del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modifiche, sono disciplinati con l’accordo sulla finanza locale di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche. 6)
(1) Il deposito presso i comuni dei tipi di frazionamento di cui al comma 5 dell’articolo 93 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è sostituito da un sistema informativo accessibile telematicamente da parte dei comuni, in cui gli uffici del catasto caricano i tipi di frazionamento. L’obbligo di deposito di cui al comma 5 viene meno dalla data di effettiva operatività del sistema di accesso telematico dei comuni ai tipi di frazionamento. Tale data è stabilita dal Presidente della Provincia con decreto da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione.
(1) La Giunta provinciale è autorizzata a recepire con proprio provvedimento le disposizioni di carattere normativo emanate a livello nazionale nell’ambito del processo di riforma del catasto.
(1) La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.