(1) Dopo l’articolo 11 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:
“Art. 11/bis (Concessione in uso di beni culturali)
1. I beni demaniali o patrimoniali di interesse artistico, storico, archeologico o etnografico della Provincia possono essere concessi in uso a titolo oneroso con le modalità indicate nell’articolo 11, commi 1 e 3.
2. I beni di cui al comma 1 possono essere concessi in comodato o comunque a titolo gratuito, con le modalità indicate nel comma 1 dell’articolo 11, a persone giuridiche o associazioni senza fini di lucro, anche aventi sede fuori provincia, che in base al loro statuto perseguano interessi collettivi. Se l’uso è previsto esclusivamente a fini culturali e senza scopo di lucro i beni culturali della Provincia possono essere concessi in comodato o a titolo gratuito diverso anche a persone fisiche.
3. L’uso dei beni è concesso solo a condizione che vengano garantite la conservazione e la fruizione pubblica del bene.”
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.