(1) Dopo l’Art. 8 della legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33, è inserito il seguente articolo: “Art. 8/bis (Istruttore/istruttrice di guida alpina)
1. Le funzioni di istruttore tecnico nei corsi sono affidate esclusivamente a guide alpine che siano in possesso del diploma di istruttore di guida alpina rilasciato a seguito della frequenza degli appositi corsi organizzati dal collegio nazionale delle guide alpine o dal collegio provinciale delle guide alpine.”
(2) Dopo l’articolo 8/bis della legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33, è inserito il seguente articolo:
“Art. 8/ter (Accompagnatore/Accompagnatrice di media montagna)
1. È accompagnatore/accompagnatrice di media montagna chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività:
- accompagna gli escursionisti, senza l’ausilio di ramponi, corda e piccozza, su sentieri, esclusi le vie ferrate, i sentieri attrezzati e i ghiacciai;
- fa conoscere ed apprezzare, nel rispetto delle regole della sicurezza e della prudenza, il paesaggio e le bellezze naturali, nonché gli aspetti storici, etnografici e topografici dei luoghi in cui si svolgono le escursioni.
2. Per l’attività professionale di cui al comma 1, i seguenti soggetti non rientrano nell’applicazione della presente legge:
- i titolari e le titolari di esercizi ricettivi e di affittacamere nonché i loro familiari e dipendenti, che accompagnano in gita i propri clienti;
- i titolari e le titolari di aziende ed i loro familiari nell’ambito dell’attività agrituristica ai sensi della legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, e successive modifiche.
3. La Giunta provinciale determina l’ambito territoriale, le condizioni e le modalità dell’esercizio della professione di accompagnatore di media montagna/accompagnatrice di media montagna.
4. Le guide alpine e gli aspiranti/le aspiranti guida possono svolgere le attività di cui al presente articolo.”5)
(3) Il comma 2 dell’articolo 9 della legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33, è così sostituito:
“2. Le guide alpine che nel triennio di validità della rispettiva iscrizione nell’albo professionale abbiano conseguito il diploma di istruttore di guida alpina, rilasciato a seguito della frequenza di appositi corsi organizzati dal collegio nazionale delle guide alpine o dal collegio provinciale delle guide alpine, sono esonerate dall’obbligo di frequenza del corso di aggiornamento.”
(4) Nel comma 2 dell’articolo 14 della legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33, è aggiunto il seguente periodo: “Fanno altresì parte del collegio gli accompagnatori/le accompagnatrici di media montagna che esercitano l’attività in provincia di Bolzano”.
(5) L’articolo 17 della legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33, è abrogato.
(6) Nel comma 1 dell’articolo 18 della legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33, dopo le parole: ”aspiranti guida” sono inserite le parole: “e gli accompagnatori di media montagna/ le accompagnatrici di media montagna”.
(7) Nel comma 6 dell’articolo 21 della legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33, dopo le parole: ”aspiranti guida” sono inserite le parole: “gli accompagnatori di media montagna/ le accompagnatrici di media montagna”.
(8) Dopo il comma 6 dell’articolo 21 della legge provinciale 13 dicembre 1991, n. 33, è inserito il seguente comma:
“6/bis. Chi esercita nell’ambito del territorio provinciale la professione di cui all’articolo 8/ter senza il possesso dei relativi requisiti è soggetto alla sanzione amministrativa da 600,00 euro a 1.800,00 euro.”