(1) L’indennità di residenza prevista dall’articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, e successive modifiche, e dalla legge 5 marzo 1973, n. 40, e successive modifiche, a favore delle e dei titolari, delle direttrici e dei direttori responsabili nonché dei gestori provvisori di farmacie rurali ubicate in comuni, frazioni, località e agglomerati rurali con popolazione fino a 3.000 abitanti, è stabilita nella seguente misura:
- fino a 1.000 abitanti: 9.340,00 euro all’anno;
- fino a 2.000 abitanti: 7.140,00 euro all’anno;
- fino a 3.000 abitanti: 5.490,00 euro all’anno.
(2) Le domande sono presentate ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 221, e successive modifiche, all’Ufficio provinciale Governo sanitario entro il 31 marzo degli anni pari.
(3) Le titolari e i titolari, le direttrici e i direttori responsabili nonché i gestori provvisori che siano autorizzati, dopo il 31 marzo di un anno pari, ad aprire farmacie rurali in località con popolazione fino a 3.000 abitanti possono presentare domanda per la concessione dell’indennità di residenza entro il 31 marzo del successivo anno dispari.
(4) La misura dell’indennità di residenza può essere rideterminata ogni due anni sulla base del calcolo dell’ASTAT, utilizzando l’indice nazionale dei prezzi al consumo, con decreto del direttore/della direttrice della Ripartizione provinciale Salute. 26)