Ai fini dei presenti criteri si definisce:
1. Aiuti a titolo de minimis
a) Per aiuti de minimis si intendono quelli di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore (de minimis) (Gazzetta ufficiale n. L 379 del 28/12/2006.)
b) I seguenti aiuti devono considerarsi come aiuti che non corrispondono a tutti i criteri dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato e non sono pertanto soggetti all’obbligo di notifica di cui all’articolo 88, paragrafo 3:
L’importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una medesima impresa non deve superare i 200.000 EUR nell’arco di tre esercizi finanziari. L’importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad un'impresa attiva nel settore del trasporto su strada non deve superare i 100000 EUR nell’arco di tre esercizi finanziari. Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell’aiuto "de minimis" o dall’obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che l’aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria. Il periodo viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato.
Qualora l’importo complessivo dell’aiuto concesso nel quadro di una misura d'aiuto superi il suddetto massimale, tale importo d’aiuto non può beneficiare dell’esenzione prevista dal presente regolamento, neppure per una parte che non superi detto massimale. In tal caso, il beneficio del presente regolamento non può essere invocato per questa misura d'aiuto né al momento della concessione dell’aiuto né in un momento successivo.
I massimali stabiliti al paragrafo precedente sono espressi in termini di sovvenzione diretta in denaro. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.
La concessione di un’agevolazione a titolo “de minimis” comporta l’obbligo per l’ufficio competente di informare il beneficiario circa la natura “de minimis” dell’aiuto.
Gli aiuti “de minimis” non possono essere cumulati con altri aiuti previsti per le specifiche caratteristiche di ogni caso, dai regolamenti d’esenzione per categoria o da una decisione della Commissione.
Il rispettivo aiuto “de minimis” è concesso previo accertamento dell’ammontare complessivo degli aiuti „de minimis“ accordati allo stesso beneficiario nei precedenti due esercizi finanziari, unitamente agli aiuti “de minimis” di cui al regolamento 360/2012 (in caso di SIEG). Gli anni da prendere in considerazione a questo fine sono gli esercizi finanziari utilizzati per scopi fiscali dell’impresa.
1. Classificazione delle imprese
Ai fini della classificazione delle imprese si rimanda all’allegato I del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008 ,che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) Testo rilevante ai fini del SEE
(Gazzetta ufficiale n. L 214 del 09/08/2008)
ALLEGATO I Definizione di PMI.
a) Impresa
Si considera impresa ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano un'attività economica.
b) Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese
Alla categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) appartengono le imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.
All'interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.
All'interno della categoria delle PMI, si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
3. Territori rurali
I seguenti comuni sono classificati come territori rurali:
Aldino, Anterivo, Avelengo, Badia, Barbiano, Braies, Brennero, Caines, Campo Trens, Campo Tures, Castelbello-Ciardes, Castelrotto, Chienes, Chiusa, Cornedo all’Isarco, Cortaccia s.s.d.Vino (solo Corona e Penon), Curon Venosta, Dobbiaco, Falzes, Fiè allo Sciliar, Fortezza, Funes, Gais, Glorenza, La Valle, Laces (solo S. Martino al Monte, Masetti di Fuori), Lagundo (solo Velloi e Maso Quadrato), Laion, Lana (solo Pavicolo), Lasa, Lauregno, Luson, Magrè, Malles Venosta, Marebbe (solo Mantena, Val della Torre, Pieve di Marebbe, Corte, Rara, Les Ciases, Costamesana, Fordora, Frena, Ciaselles, Pliscia, Longega, Rina, Vallarga-Tintal, Costalungia, Rü, Colac, Case sparse), Martello, Meltina, Monguelfo, Moso in Passiria, Naturno (solo Monte Tramontana e Monte Sole), Naz-Sciaves, Nova Levante, Nova Ponente, Parcines (solo Monte Sole, Tablà, Maso Quadrato, Vallentina), Perca, Plaus, Ponte Gardena, Prato allo Stelvio, Predoi, Proves, Racines, Rasun-Anterselva, Renon, Rifiano, Rio Pusteria, Rodengo, S.Candido, S. Genesio Atesino, S. Leonardo in Passiria, S. Lorenzo di Sebato, S. Martino in Badia, S. Martino in Passiria, S. Pancrazio, Sarentino, Scena, Selva di Molini, Senale-S.Felice, Senales, Sesto, Silandro (solo Monte Tramontana e Monte Mezzodi), Sluderno, Stelvio, Terento, Tesimo, Tires, Tirolo, Trodena, Tubre. Ultimo, Valdaora, Val di Vizze, Valle Aurina, Valle di Casies, Vandoies, Varna, Verano, Villabassa, Villandro, Vipiteno, Velturno.