(1) Dopo l’articolo 2 della legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 15 viene inserito il seguente articolo.
“Art. 2/bis (Disposizioni in materia di addizionale provinciale e comunale all’accisa sull’energia elettrica)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 l’addizionale provinciale di cui all’articolo 9/bis della legge provinciale 18 agosto 1983, n. 32, e successive modifiche, e all’articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto legge 28 novembre 1988, n. 511, è ridotta di 9,30 euro per mille kwh.
2. I comuni, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, possono ridurre le addizionali comunali di cui all’articolo 6, comma 1, lettere a) e b) del decreto legge 28 novembre 1988, n. 511, a decorrere dal 1° gennaio 2012, rispettivamente, di 18,59 euro per mille kwh e di 20,40 euro per mille kwh. Fino alla predetta scadenza del termine utile per l’adozione della riduzione da parte del comune, i versamenti in acconto delle predette addizionali relativi all’anno 2012 sono sospesi. Per i comuni, le diminuzioni di introito connesse alle predette riduzioni delle addizionali, possono trovare compensazione nell’ambito degli accordi sulla finanza locale di cui alla legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, in ragione dell’esito delle procedure di cui all’articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modifiche.
3. In relazione alle riduzioni disposte ai sensi dei commi 1 e 2, i versamenti in acconto delle predette addizionali relativi all’anno 2012, ove già versati, danno diritto a rimborso ai soggetti passivi dell’imposta.
4. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo si provvede con le maggiori devoluzioni di cui all’articolo 70 dello Statuto speciale di autonomia.”