1. Compatibilmente con l’ordinamento comunitario, e conformemente ai principi di necessità, proporzionalità, e non discriminazione, considerate le sentenze della Corte di giustizia europea in materia ed a fronte di un motivo imperativo di interesse generale ascrivibile alla salvaguardia, in particolare della salute, dei lavoratori, dell’ambiente ivi incluso l’ambiente urbano, dei beni culturali, della sicurezza ed ordine pubblico, degli usi, costumi e tradizioni locali, dovranno essere osservate almeno le seguenti chiusure domenicali e festive:
1) 22 chiusure domenicali, nonché nei giorni di: Natale, Pasqua e Pentecoste nei comuni di cui all’elenco A;
2) 35 chiusure domenicali, nonché nei giorni di Natale, Pasqua e Pentecoste nei restanti comuni.
Il calendario delle suddette chiusure obbligatorie domenicali e festive degli esercizi di vendita al dettaglio, viene stabilito entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente delibera dal competente Sindaco, sentite le associazioni di categoria e dei lavoratori più rappresentative.
2. In caso di più di due festività consecutive per le quali è prevista la chiusura obbligatoria deve essere in ogni modo garantita, eccezionalmente per un giorno di tale festivitá, l’apertura degli esercizi del settore alimentare .
3. Attività e territori non soggette alle disposizioni di cui al suddetto comma 1, con esclusione del periodo che prescrive la chiusura obbligatoria nei giorni di Natale, Pasqua e Pentecoste:
- gli esercizi specializzati, che vendono esclusivamente o fiori e piante, o articoli per turisti1), o cibi cotti o comunque preparati per asporto e pasticcerie;
- esclusivamente le attività di commercio su aree pubbliche di prodotti riservati ai banchi würstel;
- nei seguenti comuni di confine di Stato e di Provincia, attraversati da importanti direttrici di traffico: Brennero, Curon Venosta, Tubre in Val Monastero, San Candido e Salorno.
- Nel caso di mercati su aree pubbliche disciplinati dagli articoli 18 e 19 della L.P. 17 febbraio 2000, n. 7 che si svolgono di domenica o in giorno festivo, anche gli operatori al dettaglio diversi dai commercianti su aree pubbliche, possono tenere aperti gli esercizi per la durata della fiera o mercato, solamente nella zona o quartiere in cui si svolge la manifestazione.
Per articoli per turisti si intendono:fazzoletti, sciarpe, scialli, ricami, confezioni tipiche artigiane, locali e orientali, articoli in pelle e similpelle con fregi o disegni ricordo per ornamento e regalo e piccoli articoli di ornamento personale, cartoline, riproduzioni ricordo delle località turistiche, album, quadretti, carte stradali, carte turistiche, matite, penne, album per francobolli e francobolli per collezione, fiori secchi e confezionati, cappelli, borse e cinture di non elevato valore, oggetti in paglia e vimini, ombrellini da sole, occhiali da sole, ventagli, soprammobili, sottobicchieri, scatole e servizi decorati prodotti in qualunque materia, pellicole ed accessori per foto, incluso materiale da sviluppo, prodotti dell’artigianato artistico, articoli militari.