(1) Dopo la lettera e) del comma 6 dell'articolo 1 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:
“f) prevedere che nei consigli di amministrazione e di vigilanza nessuno dei due sessi sia rappresentato nella misura di oltre due terzi, pena la nullità della nomina.”
(2) Dopo la lettera f) del comma 6 dell'articolo 1 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, e successive modifiche, è aggiunta la seguente lettera:
“g) prevedere nei contratti di lavoro stipulati con gli amministratori delegati/le amministratrici delegate e i direttori/le direttrici generali un divieto di concorrenza che proibisca attività imprenditoriali nello stesso settore economico e stabilisca che un'eventuale violazione costituisce motivo di licenziamento.”
(3) Dopo l’articolo 5 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12, e successive modifiche, è aggiunto il seguente articolo:
“Art. 6 (Divieto di esercizio di attività imprenditoriali)
1. Ai/alle presidenti, ai/alle vicepresidenti, agli amministratori delegati/alle amministratrici delegate e ai direttori/alle direttrici generali degli enti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), dipendenti dalla Provincia autonoma di Bolzano o il cui ordinamento rientri nelle sue competenze anche delegate, o delle società a partecipazione mista pubblica e privata, è fatto divieto di esercitare attività imprenditoriali nel settore economico in cui viene fornito il servizio pubblico. In caso di violazione di tale norma, la Provincia autonoma di Bolzano revoca ai sensi della presente legge l'incarico affidato.”