1. L’accertamento delle competenze, delle abilità e delle conoscenze acquisite da parte delle studentesse e degli studenti e di eventuali carenze persegue le seguenti finalità:
a) valorizzazione dell’autovalutazione;
b) miglioramento dei livelli formativi e di competenza;
c) miglioramento del senso di responsabilità delle studentesse e degli studenti rispetto ai traguardi prefissati;
d) garanzia della qualità del percorso formativo in coerenza con gli obiettivi specifici previsti per ciascun anno dell’indirizzo seguito.
2. La prevenzione, la riduzione e il recupero delle carenze formative sono obiettivi della normale attività didattica, che è svolta dalle istituzioni scolastiche nell’ambito dell’orario obbligatorio di lezione degli studenti e delle studentesse, adottando tutti i modelli didattici e organizzativi suggeriti dall’esercizio dell’autonomia. Gli interventi educativi e didattici di sostegno e di recupero hanno lo scopo specifico sia di prevenire l’insorgere di debiti formativi e l’insuccesso scolastico sia di ridurre o colmare le carenze formative evidenziate.
3. Gli interventi educativi e didattici di sostegno e di recupero rientrano tra le attività ordinarie e permanenti previste dal piano annuale dell’offerta formativa e sono pubblicati sul sito web ufficiale delle istituzioni scolastiche nonché resi noti con strumenti idonei. Essi sono realizzati in qualsiasi momento durante l’intero anno scolastico, prevalentemente nell’orario obbligatorio di lezione degli studenti e delle studentesse. Se necessario, si svolgono anche al di fuori di tale orario durante l’anno scolastico e dopo il termine delle lezioni, e devono essere commisurabili agli effettivi fabbisogni delle studentesse e degli studenti interessati, in modo da garantire il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 2.
4. Ulteriori modalità di effettuazione degli interventi educativi e didattici di sostegno e di recupero sono stabilite dalle istituzioni scolastiche. Al Consiglio d’Istituto spetta la determinazione dei principi organizzativi, mentre il Collegio docenti definisce i criteri didattico-metodologici.
5. Nel rispetto della responsabilità didattica che permane al Consiglio di classe, spetta alle ed ai docenti della materia interessata, che accertino la presenza di eventuali carenze nella preparazione delle studentesse e degli studenti, consigliare alle stesse/agli stessi, quali interventi educativi e didattici di sostegno e di recupero affrontare, fra quelli previsti dal piano dell’offerta formativa. Il Consiglio di classe indica alla dirigente scolastica o al dirigente scolastico l’eventuale fabbisogno di ulteriori interventi educativi e didattici di sostegno e di recupero. I genitori o chi ne fa le veci sono tempestivamente informati degli interventi consigliati con modalità scelte dalla scuola. Le studentesse e gli studenti fruiscono dell’offerta degli interventi educativi e didattici di sostegno e di recupero nel rispetto di quanto previsto all’articolo 3, comma 12 della deliberazione della Giunta provinciale dd. 21 luglio 2003, n. 2523, avente per oggetto lo statuto dello studente e della studentessa.
6. Salvo quanto previsto all’articolo 5, i docenti effettuano la valutazione sull’avvenuto recupero delle carenze formative da parte delle studentesse e degli studenti sulla scorta della valutazione dei progressi generali da loro dimostrati e ne tengono particolarmente conto per la proposta di voto in sede di scrutinio al temine di un periodo di valutazione o al termine dell’anno scolastico.