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1. di approvare la lista di categorie merceologiche e di servizi di cui all’allegato A, che fa parte integrante della presente deliberazione;
2. che partire dal 2013 le cooperative sociali di tipo B, comunicano entro il 30 giugno di ciascun anno all’ufficio sviluppo della cooperazione la tipologia ed il valore degli incarichi ricevuti dagli enti e dagli organismi di cui all’articolo 36, comma 1 della legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 15 nel corso dell’anno precedente.
3. che l’ufficio provinciale sviluppo della cooperazione procederà semestralmente al controllo dell’entità degli incarichi conferiti alle cooperative sociali dagli organismi di cui all’articolo 36, comma 1 della legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 15 attraverso verifiche e controlli in base alla legge provinciale 22 ottobre 1993 n. 17.
4. che la Provincia e gli enti di cui all’articolo 36, comma 1 della legge provinciale 21 dicembre 2011, n. 15, possono affidare direttamente incarichi a cooperative sociali di tipo B, aventi sede legale nel territorio provinciale, per acquisire beni e servizi fino all’ importo massimo di euro 200.000,00.
5. La Provincia autonoma di Bolzano, le società da essa controllate e gli enti funzionali, devono comunicare all’Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di contratti pubblici, di lavori, servizi e fornitura entro il 30 aprile di ciascun anno, l’importo degli incarichi complessivi nonché di quelli fino alla soglia dei 200.000,00 euro, affidati con riferimento alle categorie merceologiche e di servizi di cui alla tabella allegata nonché la quota affidata alle cooperative sociali di tipo B, nell’anno precedente.