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b) Legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 131)
Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata2)

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1)
Pubblicata nel Supp. n. 1 al B.U. 12 gennaio 1999, n. 3.
2)
Per l'intera L.P. 17 dicembre 1998, n. 13, bisogna considerare l'art. 8 della L.P. 18 marzo 2016, n. 5.

Art. 62 (Salvaguardia della funzione sociale degli alloggi agevolati)           135) delibera sentenza

(1)  Le abitazioni oggetto di agevolazioni edilizie provinciali per la costruzione, l'acquisto e il recupero per il fabbisogno abitativo primario sono soggette al vincolo sociale decennale 136)  di edilizia abitativa agevolata.

(2)  Qualora il vincolo sociale decennale non sia già annotato tavolarmente in base alla delibera del comune di assegnazione di terreno agevolato, l'annotazione tavolare del vincolo viene effettuata in base al contratto di mutuo ipotecario o in base ad un atto unilaterale d'obbligo autenticato da un notaio. 137)

(3)  Il vincolo decorre dalla data della sua annotazione tavolare. 138)

(4)  Il vincolo di cui al comma 1 comporta che nel primo decennio l'abitazione agevolata deve essere occupata in modo stabile ed effettivo dal beneficiario e dai suoi familiari  dal momento dell’annotazione tavolare del vincolo e comunque entro un mese dal rilascio della licenza d'uso, della segnalazione certificata per l’agibilità o della comunicazione di fine lavori; inoltre l'abitazione non può essere alienata, locata, ceduta a qualsiasi titolo o gravata di diritti reali, salvo per l'ammortamento di mutui stipulati per la costruzione, l'acquisto o il recupero dell'abitazione stessa. Nel contratto di mutuo deve essere espressamente convenuto che il mutuo è destinato alla costruzione, acquisto o recupero dell'abitazione oggetto dell'agevolazione edilizia provinciale. Il divieto di alienazione non si applica alla cessione di quote ereditarie ai coeredi ai sensi dell'articolo 732 del codice civile.139) 

(4-bis)  I terreni pertinenziali e le altre entità condominiali possono, previo nulla osta del direttore della Ripartizione provinciale edilizia abitativa, essere gravati con servitù prediali, escluso il trasferimento a qualsiasi titolo di cubatura libera, ai sensi del titolo VI del libro III del Codice civile. 140)

(4-ter)  Nel primo decennio di durata del vincolo sociale, l’usufruttario che è al contempo anche beneficiario dell’agevolazione, può acquistare, previa autorizzazione del Direttore della Ripartizione provinciale edilizia abitativa, la nuda proprietà dell’alloggio oggetto di agevolazione, diventando pieno proprietario. 141)

(5) 142) 

(6)  Nel secondo decennio di durata del vincolo 143)  è ammessa, previa autorizzazione del direttore della Ripartizione provinciale edilizia abitativa, l'alienazione, la locazione, la cessione in uso a qualsiasi titolo e la costituzione di diritti reali di godimento a favore di soggetti aventi i requisiti generali per essere ammessi alle agevolazioni edilizie provinciali. Inoltre è consentita la locazione all'IPES o al comune. È inoltre ammessa la costituzione di ipoteche a carico dell'abitazione agevolata senza i limiti previsti dal comma  4. Il canone di locazione non può essere superiore al 75 per cento del canone provinciale. L'alienazione è autorizzata a condizione che l'acquirente subentri nel contratto di mutuo eventualmente stipulato dall'alienante, salvo che il mutuo venga estinto anticipatamente. L'autorizzazione da parte del direttore di ripartizione deve essere concessa entro 90 giorni dalla richiesta. Qualora l'autorizzazione non venga concessa entro il predetto termine, può essere sostituita da una dichiarazione del richiedente, dalla quale risulti che la richiesta è stata presentata. Il richiedente è tuttavia responsabile per l'osservanza dell'obbligo di alienare, locare, cedere o gravare di diritti reali l'abitazione a favore di persone aventi i requisiti richiesti.144) 

(7)  Nel secondo decennio di durata del vincolo 145)  può anche essere concessa l'autorizzazione a cedere la nuda proprietà dell'alloggio. Qualora l'abitazione sia stata realizzata su un'area espropriata per l'edilizia abitativa agevolata, la nuda proprietà può essere alienata solamente a persone in possesso dei requisiti per l'assegnazione di terreno agevolato nel relativo comune.

(8) Sono nulli gli atti contrari alle disposizioni dei commi 4, 6 e 7. 146)

(9)  Nelle abitazioni realizzate con agevolazioni edilizie provinciali è ammessa, previa autorizzazione, la locazione di singole camere ad apprendisti, studenti, lavoratori o anziani. I relativi criteri sono determinati con deliberazione della Giunta provinciale. L'autorizzazione può essere concessa per al massimo due stanze e a condizione che la parte non locata dell'abitazione sia adeguata al fabbisogno della famiglia. L'autorizzazione si intende tacitamente accordata se la richiesta non viene respinta entro 90 giorni.147) 

(10)  Nell'abitazione agevolata possono essere accolti su richiesta motivata parenti ed affini entro il terzo grado.148) 

(11)  Per le abitazioni oggetto di agevolazioni edilizie per la costruzione, l'acquisto ed il recupero di abitazioni per il fabbisogno abitativo primario prima dell'entrata in vigore della presente legge, il vincolo decorre dalla data della concessione dell'agevolazione edilizia.149) 

(12)  Per tutte le abitazioni, che prima dell’entrata in vigore della legge provinciale 18 marzo 2016, n. 5, sono state ammesse ad agevolazioni edilizie provinciali per la costruzione, l’acquisto e il recupero dell’abitazione per il fabbisogno primario e per tutti i terreni agevolati assegnati prima e dopo l’entrata in vigore della predetta legge, il vincolo sociale è di durata ventennale. 150)

(13)  Agli effetti previsti dal comma 12 e dalle correlate disposizioni, si applicano le norme vigenti prima dell’entrata in vigore della legge provinciale 18 marzo 2016, n. 5, relative al secondo decennio di durata del vincolo. 151)

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 332 del 15.11.2007 - Alloggio agevolato - cancellazione del vincolo sociale - controversia - giudice ordinario
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 108 del 14.03.2006 - Procedimento amministrativo - termine di trenta giorni per provvedere - natura - edilizia abitativa agevolata - prova dell'occupazione stabile dell'alloggio
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 178 del 31.03.2004 - Edilizia abitativa agevolata - destinatario del vincolo sociale ventennale - vendita forzata
massimeDelibera 29 settembre 2003, n. 3347 - Edilizia abitativa agevolata - articolo 62, comma 9, della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche - determinazione dei criteri per la locazione di singole camere ad apprendisti, studenti, lavoratori o anziani (modificata con delibera n. 1318 del 09.09.2013 e delibera n. 955 del 05.08.2014)
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 43 vom 10.02.1999 - Widerruf von Wohnbauförderungen im Falle einer Veräußerung - Schenkung zwischen Vater und Sohn
135)
Vedi anche l'art. 12, comma 1, della L.P. 18 marzo 2016, n. 5.
136)
Nell'art. 62, comma 1, il vincolo sociale ventennale è stato sostituito dal vincolo sociale decennale ai sensi dell'art. 8, comma 1, della L.P. 18 marzo 2016, n. 5.
137)
L'art. 62, comma 2, è stato prima integrato dall'art. 15, comma 4, della L.P. 25 settembre 2015, n. 11, e successivamente così sostituito dall'art. 3, comma 1, della L.P. 22 dicembre 2022, n. 15.
138)
L'art. 62, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 3, comma 2, della L.P. 22 dicembre 2022, n. 15.
139)
L'art. 62, comma 4 è stato  prima  integrato dall'art. 15 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8, e successivamente dall'art. 5, comma 1, dellaL.P. 13 marzo 2023, n. 5.
140)
L'art. 62, comma 4-bis, è stato inserito dall'art. 3, comma 3, della L.P. 22 dicembre 2022, n. 15.
141)
L’art. 62, comma 4-ter, è stato inserito dall’art. 23, comma 1, della L.P. 29 giugno 2023, n. 12.
142)
L‘art. 62, comma 5 è stato sostituito dall'art. 15 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8, e successivamente abrogato dall‘art. 36, comma 9, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5.
143)
Nell'art. 62, comma 6, la disposizione concernente il secondo decennio di durata del vincolo è stata abrogata ai sensi dell'art. 8, comma 2, della L.P. 18 marzo 2016, n. 5.
144)
L‘art. 62, comma 6, è stato integrato dall'art. 15 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8, e successivamente così modificato dall‘art. 36, comma 10, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5.
145)
Nell'art. 62, comma 7, la disposizione concernente il secondo decennio di durata del vincolo è stata abrogata ai sensi dell'art. 8, comma 2, della L.P. 18 marzo 2016, n. 5.
146)
L‘art. 62, comma 8, è stato così modificato dall‘art. 36, comma 11, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5.
147)
Il comma 9 è stato modificato dall'art. 15 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8.
148)
Il comma 10 è stato aggiunto dall'art. 15 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8.
149)
Il comma 11 è stato aggiunto dall'art. 15 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8.
150)
L'art. 62, comma 12, è stato aggiunto dall'art. 5, comma 4, della L.P. 24 maggio 2016, n. 10.
151)
L'art. 62, comma 13, è stato aggiunto dall'art. 5, comma 4, della L.P. 24 maggio 2016, n. 10.
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