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b) Legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 131)
Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata2)

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1)
Pubblicata nel Supp. n. 1 al B.U. 12 gennaio 1999, n. 3.
2)
Per l'intera L.P. 17 dicembre 1998, n. 13, bisogna considerare l'art. 8 della L.P. 18 marzo 2016, n. 5.

Art. 57 (Contributi a fondo perduto)   121) delibera sentenza

(1)  In alternativa al mutuo senza interessi, al contributo per interessi ed al contributo decennale costante i richiedenti della prima, seconda, terza e quarta fascia di reddito possono essere ammessi ad un contributo a fondo perduto.

(2)  Per i richiedenti della prima fascia di reddito, che raggiungono 20 punti ai sensi del regolamento di esecuzione, il contributo a fondo perduto corrisponde al 45 per cento del mutuo determinato ai sensi dell'articolo 55.

(3)  Ai richiedenti il cui reddito raggiunge il limite superiore della quarta fascia di reddito viene concesso un contributo a fondo perduto nella misura del 20 per cento del mutuo determinato ai sensi dell'articolo 55.

(4)  Per i richiedenti della seconda fascia di reddito, che raggiungono 20 punti ai sensi del regolamento di esecuzione, e per quelli della terza e quarta fascia di reddito il contributo a fondo perduto è determinato mediante interpolazione tra i valori limite del 45 per cento e del 20 per cento dell'importo del mutuo. Per i richiedenti della prima e della seconda fascia di reddito, che raggiungono meno di venti punti ai sensi del regolamento di esecuzione, il contributo a fondo perduto corrisponde a quello dei richiedenti, il cui reddito è pari a quello del limite inferiore della terza fascia di reddito.

(4-bis) 122) 

(5)  In caso di acquisto da parenti od affini di primo grado viene concesso un contributo a fondo perduto nella misura del 20 per cento del mutuo determinato ai sensi dell'articolo 55.123) 

(5-bis)  La Giunta provinciale, per particolari e motivate ragioni, può aumentare la percentuale di cui ai commi 2, 3 e 4 di un massimo di 5 punti percentuali, anche in misura differenziata a seconda del tipo di intervento agevolato. 124)

(6)  Per il recupero di abitazioni destinate al fabbisogno abitativo primario del proprietario, la percentuale di cui ai commi 2, 3 e 4, tenuto conto di quanto disposto dal comma 5-bis, viene aumentata di 10  punti percentuali. 125)

massimeDelibera 16 giugno 2015, n. 713 - Edilizia abitativa agevolata – Modifica della delibera n. 423 del 14.04.2015 – Ulteriori modalità e criteri per la presentazione e concessione di domande di agevolazioni edilizie per l’acquisto e la nuova costruzione
massimeDelibera 14 aprile 2015, n. 423 - Edilizia abitativa agevolata – Ulteriori modalità e criteri per la presentazione e concessione di domande di agevolazioni edilizie per l’acquisto e la nuova costruzione a partire dall’1.05.2015 (vedi anche delibera n. 713 del 16.06.2013)
121)
Vedi anche l'art. 12, comma 2, della L.P. 18 marzo 2016, n. 5.
122)
L'art. 57, comma 4-bis, è stato inserito dall'art. 1, comma 14, della L.P. 13 ottobre 2008, n. 9, e successivamente abrogato dall'art. 6, comma 1, della L.P. 18 marzo 2016, n. 5. Vedi anche l'art. 14, comma 1, della L.P. 18 marzo 2016, n. 5.
123)
Il comma 5 è stato modificato dall'art. 12 della L.P. 10 agosto 2001, n. 8.
124)
L'art. 57, comma 5-bis, è stato inserito dall'art. 6, comma 5, della L.P. 22 dicembre 2022, n. 15.
125)
L'art. 57, comma 6, è stato prima sostituito dall'art. 6, comma 6, della L.P. 22 dicembre 2022, n. 15, e successivamente così modificato dall’art. 26, comma 7, della L.P. 4 agosto 2023, n. 18.
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