(1) 83)
(2) Alle persone che a seguito di separazione personale, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio trasferiscono al coniuge la proprietà, la comproprietà, il diritto a vita di usufrutto o di abitazione sull’abitazione non si applicano le cause di esclusione di cui all’articolo 45, comma 1, lettere b) e c).
(2-bis) Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano qualora il trasferimento avvenga secondo le seguenti modalità:
(3)85)
(4)86)87)