In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

b) Legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 131)
Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata2)

Visualizza documento intero
1)
Pubblicata nel Supp. n. 1 al B.U. 12 gennaio 1999, n. 3.
2)
Per l'intera L.P. 17 dicembre 1998, n. 13, bisogna considerare l'art. 8 della L.P. 18 marzo 2016, n. 5.

Art. 62-ter ( Istituzione dell’Agenzia per la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni relative al vincolo sociale dell’edilizia abitativa agevolata)   delibera sentenza

(1)  AI fine di assicurare Ia correttezza, Ia trasparenza e l’efficienza della vigilanza sull’edilizia abitativa agevolata è istituita I’Agenzia per Ia vigilanza sul rispetto delle prescrizioni relative al vincolo sociale dell’edilizia abitativa agevolata, di seguito denominata Agenzia. Essa è insediata presso la Ripartizione provinciale Edilizia abitativa.

(2)  L’Agenzia, anche in virtù di convenzioni con la Ripartizione provinciale Edilizia abitativa, assume, nel rispetto delle disposizioni in materia, la funzione di Stazione unica di vigilanza con il compito di accertare le contravvenzioni al vincolo sociale e di adottare i provvedimenti previsti dalle disposizioni in materia, come disporre Ia revoca e Ia riduzione dell’agevolazione, richiedere Ia restituzione degli importi, diffidare alla restituzione in pristino, irrogare le sanzioni pecuniarie ed amministrative e rilasciare le autorizzazioni in sanatoria. Inoltre, sussistendo i presupposti menzionati al comma 5, l’Agenzia esercita le funzioni ivi previste.

(3)  L’Agenzia è un ente strumentale della Provincia con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia e piena indipendenza funzionale, organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale, che opera secondo criteri di efficienza, economicità ed efficacia.

(4)  La Giunta provinciale espleta funzioni di indirizzo e di controllo nei confronti dell’Agenzia, approva lo statuto della stessa e lo schema di convenzione che disciplina i rapporti tra le ripartizioni provinciali ed Agenzia nonché la natura, l’oggetto e le modalità di svolgimento dell’attività e dei servizi.

(5)  I comuni competenti per la vigilanza sul rispetto del vincolo dell’edilizia convenzionata possono ricorrere al servizio dell’Agenzia per l’accertamento e la contestazione delle contravvenzioni al vincolo dell’edilizia convenzionata e per l’irrogazione delle sanzioni pecuniarie previste dalle disposizioni in materia. La natura, l’oggetto e le modalità di svolgimento dell’attività e dei servizi, nonché il rimborso delle spese a carico dei comuni sono disciplinati da apposite convenzioni che i comuni stipuleranno con l’Agenzia, utilizzando lo schema di convenzione approvato dalla Giunta provinciale. La Giunta provinciale stabilisce anche i criteri per la determinazione del rimborso delle spese.

(6)  Ferme restando le competenze e le responsabilità del responsabile del procedimento presso le singole amministrazioni, l’Agenzia espleta, in via esclusiva, attività di interesse generale e di servizio nei confronti dei soggetti di cui al comma 5, operando per conto, o in nome e per conto, degli stessi.

(7)  L’Agenzia, conformemente alle convenzioni, riceve dalle ripartizioni provinciali e dai comuni tutti i dati e tutte le informazioni necessari allo svolgimento del servizio e

  1. collabora con funzioni consultive con dette amministrazioni impegnate nell’assolvimento degli obblighi di vigilanza previsti per legge;
  2. cura gli adempimenti dei compiti di vigilanza di cui al comma 2 in tutte le sue fasi, provvede alla riscossione delle sanzioni pecuniarie ed amministrative e cura gli adempimenti relativi ad un eventuale contenzioso.

(8)  L’Agenzia opera con personale provinciale, con personale di amministrazioni locali, in posizione di comando o fuori ruolo, o mediante personale a contratto a tempo determinato. Nei limiti delle disponibilità di bilancio, l’Agenzia può avvalersi, per tematiche di particolare complessità o specifiche difficoltà tecniche, di esperti di elevata professionalità. 153)

massimeDelibera 13 maggio 2013, n. 696 - Agenzia per la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni relative al vincolo sociale dell'edilizia abitativa agevolata - Approvazione dello statuto (modificata con delibera n. 1872 del 09.12.2013)
153)
L'art. 62-ter è stato inserito dall'art. 1, comma 4, della L.P. 13 giugno 2012, n. 11.
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionA
ActionActiona) Legge provinciale 20 dicembre 1993, n. 27
ActionActionb) Legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13
ActionActionNorme generali
ActionActionCommissione provinciale di vigilanza sull'edilizia abitativa agevolata    
ActionActionIstituto per l'edilizia sociale
ActionActionInterventi di emergenza in caso di calamità naturali
ActionActionProvvedimenti per casi sociali d'emergenza
ActionActionContributi per costruzione, acqcuisto e recupero di abitazioni per fabbisogno abitativo primario
ActionActionArt. 40 (Oggetto delle agevolazioni edilizie)  
ActionActionArt. 40-bis (Rilevamento unificato di reddito e patrimonio)
ActionActionArt. 41 (Abitazioni popolari)   
ActionActionArt. 42 (Abitazioni economiche)  
ActionActionArt. 43 (Abitazione adeguata e facilmente raggiungibile)  
ActionActionArt. 44  
ActionActionArt. 45 (Requisiti generali per l'ammissione alle agevolazioni edilizie provinciali per la costruzione, l'acquisto e il recupero di abitazioni)             
ActionActionArt. 45-bis (Deroghe in caso di separazione, divorzio ed esecuzione immobiliare)
ActionActionArt. 46 (Requisiti specifici per l'ammissione alle agevolazioni edilizie provinciali per la costruzione, l'acquisto e il recupero di abitazioni)         
ActionActionArt. 46-bis (Ammissione di richiedenti coniugati alle agevolazioni edilizie)
ActionActionArt. 46-ter  
ActionActionArt. 47 (Criteri di preferenza)  
ActionActionArt. 48 (Termini di presentazione delle domande)
ActionActionArt. 49 (Allegati alla domanda)  
ActionActionArt. 50 (Termine di ultimazione dei lavori e di occupazione)
ActionActionArt. 50-bis (Termine per la presentazione dei documenti per l’erogazione dell’agevolazione edilizia)
ActionActionArt. 51 (Tipi di agevolazione)
ActionActionArt. 52 (Fondo di rotazione per l'edilizia abitativa agevolata)            
ActionActionArt. 53 (Mutui senza interesse)
ActionActionArt. 54 (Mutui agevolati con durata quindicennale)  
ActionActionArt. 55 (Importo del mutuo)  
ActionActionArt. 56 (Contributi decennali costanti) 
ActionActionArt. 57 (Contributi a fondo perduto)   
ActionActionArt. 58 (Valore della situazione economica - Fasce di reddito)             
ActionActionArt. 59 (Agevolazione integrativa in caso di costruzione, acquisto o ampliamento)
ActionActionArt. 60 (Aumento dell’agevolazione edilizia per interventi di risparmio energetico)  
ActionActionArt. 60-bis (Aumento dell’agevolazione edilizia per interventi di risparmio edilizio)
ActionActionArt. 61 (Acquisto e recupero di abitazioni)  
ActionActionArt. 62 (Salvaguardia della funzione sociale degli alloggi agevolati)           
ActionActionArt. 62-bis (Responsabilità in solido per l’osservanza del vincolo sociale)
ActionActionArt. 62-ter ( Istituzione dell’Agenzia per la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni relative al vincolo sociale dell’edilizia abitativa agevolata)  
ActionActionArt. 63 (Autorizzazione all'alienazione e alla locazione nel primo decennio di durata del vincolo)    
ActionActionArt. 63-bis (Vendita forzata di abitazioni agevolate)
ActionActionArt. 64 (Rinuncia all'agevolazione edilizia)     
ActionActionArt. 65 (Contravvenzioni al vincolo sociale)                                    
ActionActionArt. 66 (Separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio del beneficiario)
ActionActionArt. 66-bis (Cessazione della convivenza more uxorio)
ActionActionArt. 67 (Ampliamento dell'abitazione agevolata)
ActionActionArt. 68 (Cancellazione del vincolo sociale)   
ActionActionArt. 69 (Successione nell'agevolazione)  
ActionActionArt. 70 (Modalità di erogazione dei mutui e dei contributi)
ActionActionAgevolazioni per il recupero convenzionato
ActionActionAcquisizione, assegnazione e finanziamento delle aree destinate all'edilizia abitativa agevolata
ActionActionContributi a fondo perduto per la costruzione di abitazioni popolari
ActionActionSussidio casa
ActionActionContributi per la realizzazione di opere finalizzate al superamento di barriere architettoniche e all'adeguamento dell'abitazione alla persona in situazione di handicap
ActionActionContributi alle cooperative di garanzia
ActionActionAssegnazione in locazione di alloggi di edilizia sociale
ActionActionAssegnazione di abitazioni a senza tetto
ActionActionCessione in proprietà di abitazioni dell'IPES
ActionActionDisposizioni varie
ActionActionNorme transitorie e finali 
ActionActionc) Legge provinciale 17 settembre 2013, n. 14
ActionActiond) Legge provinciale 21 luglio 2022, n. 5
ActionActione) Legge provinciale 22 dicembre 2022, n. 15
ActionActionB
ActionActionC
ActionActionD
ActionActionE
ActionActionF
ActionActionG
ActionActionH
ActionActionI
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico